Camera di Commercio di Reggio Calabria - https://www.rc.camcom.gov.it/

La tutela delle invenzioni

07 December 2012

Stampa

Il brevetto è uno strumento giuridico che conferisce un monopolio temporaneo di sfruttamento sull’invenzione oggetto del brevetto, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di commercializzarlo, nonché di impedire a terzi di produrlo, utilizzarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale, in particolare sono oggetto di brevetto:

Possono, inoltre, essere registrati i disegni o modelli.

Il monopolio ha efficacia limitatamente al territorio dello Stato in cui è stato richiesto, decorre dalla data di presentazione della domanda edura un periodo limitato di tempo non prorogabile o rinnovabile alla scadenza (20 anni per le invenzioni industriali, 5 anni rinnovabili fino ad un massimo di 25 anni per modelli o disegni, 10 anni per i modelli di utilità).

Per le nuove varietà vegetali i diritti esclusivi inerenti al brevetto durano 15 anni dalla concessione del brevetto stesso (30 anni nel caso di piante a fusto legnoso).

Per le topografie di prodotti a semiconduttori i diritti esclusivi ottenuti con la registrazione durano 10 anni dalla prima delle seguenti date:
Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione/modello o ai suoi aventi causa.
Se la realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all’autore dell’invenzione è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore; se invece, pur essendoci rapporto di lavoro, l’attività inventiva non è l’oggetto di tale rapporto, il lavoratore-inventore ha diritto ad un equo premio; se l’invenzione è stata realizzata da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell’azienda, ma al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di prelazione sul brevetto.

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 383/2001, (art. 7 - “Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali”), il docente o ricercatore che realizzi un’invenzione nell’ambito del rapporto d’impiego con un ente pubblico di ricerca o con un’università è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore.

Per ottenere un brevetto per invenzione o per modello di utilità è necessario che sussistano i requisiti di:
Non sono considerate invenzioni brevettabili:

E’ ammessa, invece, la brevettabilità dei prodotti chimici, farmaceutici o alimentari, dei procedimenti per la loro fabbricazione e dei procedimenti microbiologici e dei prodotti ottenuti con tali procedimenti.

Il brevetto è nullo se:

Se le cause di nullità di cui sopra colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

Il brevetto decade se:
La contraffazione di un brevetto è la riproduzione a fini commerciali di una idea inventiva oggetto di un brevetto valido.
L’onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto incombe a chi impugna il brevetto, mentre l’onere di provare la contraffazione incombe al titolare del brevetto.

La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai Tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (cfr. art. 120 del Nuovo Codice).

A difesa dei diritti conferiti da un brevetto è possibile chiedere:
E’ possibile altresì chiedere un accertamento negativo per tutelare un proprio prodotto non realizzato in contraffazione di un titolo di brevetto, nei casi in cui sia prevedibile che il titolare del brevetto possa sollevare eccezioni ritenute a tutela della propria invenzione.

 

Per depositare una domanda di brevetto per invenzione industriale >>>