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Violazioni non sanzionabili

05 June 2014

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Se l'impresa provvede entro la data naturale di scadenza a versare quanto dovuto per diritto annuale in favore di una Camera di Commercio non destinataria del versamento perché diversa da quella cui è dovuto per l'annualità di riferimento non sarà sanzionata per tale errore. In tal caso le due Camere (quella cui è dovuto il versamento e quella di fatto beneficiaria) provvederanno a regolarizzare la posizione, senza alcuna incombenza per l'impresa che sarà informata a regolarizzazione eseguita.
La stessa procedura verrà attivata nel caso in cui il suddetto pagamento sia eseguito oltre la data naturale di scadenza ma, in tal caso, l'impresa sarà comunque sanzionata per la violazione cioè per il ritardato versamento.
Le Camere di Commercio provvedono d'ufficio a compensare debiti e crediti derivanti dalla errata compilazione dei modelli F24 (per errata indicazione del codice ente) sulla base dei dati acquisiti dal sistema informatico: tuttavia l'impresa che si accorge di aver erroneamente compilato il modello F24 (indicando un codice ente creditore diverso dalla sigla provincia della Camera cui era effettivamente dovuto il versamento) può produrre istanza alla Camera cui sono state erroneamente accreditate le somme (soltanto se la richiesta non è stata ancora formulata dall'altra Camera) chiedendo che siano riversate alla competente Camera di Commercio cui è opportuno trasmettere una copia della suddetta istanza, per conoscenza, anche al fine di consentire la sospensione di ogni procedura sanzionatoria eventualmente già avviata per il mancato introito delle somme dovute.

Altri errori di compilazione sanabili

(*) Termine fissato a pena di decadenza dall'art. 10 del D.M. 359/2001, comma 1,  per il diritto al rimborso applicabile per analogia alle compensazioni ed alle presenti rettifiche.

Altre violazioni non sanzionabili
L'art. 4 commi 5 e 6, del Regolamento dispone nell'ambito della "Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente" che non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio ancorché successivamente modificati né nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere a seguito di ritardi, omissioni o errori della Camera di Commercio.