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Obbligo PEC Imprese Individuali: entro il 30 giugno 2013

27 June 2013

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Entro il prossimo 30 giugno, oltre 3 milioni di imprese individuali sono chiamate a dotarsi e comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata. E’ una delle disposizioni del decreto legge sviluppo bis che ha esteso anche a questo insieme di imprese l'obbligo, già previsto per le società, di munirsi di una casella PEC.
InfoCamere ha predisposto sul portale www.registroimprese.it il servizio "Pratica Semplice" che consente di assolvere in pochi minuti, per i titolari d'impresa provvisti di dispositivo di firma digitale, all’iscrizione della propria casella di posta elettronica certificata al Registro Imprese. Il servizio, semplice e veloce, non richiede registrazione ed è totalmente gratuito.
La PEC è un sistema di posta elettronica che realizza una vera e propria sede legale “elettronica” dell’impresa, accessibile da chiunque e che consente di scambiare messaggi con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della Raccomandata con Ricevuta di ritorno.
La casella di PEC può essere acquistata online rivolgendosi ad uno dei Gestori autorizzati (elenco pubblico consultabile all'indirizzo www.digitpa.gov.it) e deve essere poi iscritta al Registro delle Imprese.

L'iscrizione nel RI per le IMPRESE INDIVIDUALI dell'indirizzo di posta elettronica certificata esteso, con scadenza al 30 giugno p.v., può essere eseguito direttamente dal professionista il quale può avvalersi della modalità semplificata e la pec è riconducibile esclusivamente ed unicamente all'imprenditore (Circolare MSE 53687 del 2/4/2013). In sede di verifica della pratica, è stato inserito un controllo automatico per verificare se l'indirizzo dichiarato è già presente perché riferito ad altra impresa.

La pratica per la comunicazione PEC per le imprese individuali può essere effettuato con la sola firma digitale del professionista, in assenza della firma digitale del titolare obbligato, purché la distinta Fedra/RI venga compilata a nome del professionista incaricato e venga riportata sul riquadro "NOTE" della stessa pratica la seguente dichiarazione: “Pratica telematica presentata dal sottoscritto (nome e cognome) dott./rag. Commercialista,iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di n. , non sussistendo nei suoi confronti provvedimenti disciplinari, quale incaricato dal titolare dell'impresa ai sensi dell’art. 31, commi 2-quater e quinquies, della legge 340/2000”.Qualora il professionista sia in possesso del certificato di ruolo potrà limitarsi ad attestare nel riquadro NOTE l'incarico ricevuto.