NOTIFICA CARTELLE
In presenza di soggetti obbligati in solido al pagamento di debiti sociali l'atto o la cartella verranno comunque intestati alla persona fisica (e porteranno quindi il codice fiscale della persona) ma dall'attenta lettura è possibile evincere che l'obbligato principale è una società.
Ad esempio sulla prima pagina delle cartelle di pagamento indirizzate all'obbligato principale (la società) è riportato un numero di cartella che finisce con /000 mentre sulle copie indirizzate agli obbligati in solido il numero di cartella, uguale a quello della cartella indirizzata alla società, finisce con /001 oppure /002 e così via, a secondo del numero di obbligati in solido al pagamento. Sugli atti di irrogazione il numero atto è uguale come per la cartella sia per l'obbligato principale sia per gli obbligati in solido ma l'obbligato principale riceve un atto che inizia con l'anno di emissione dell'atto stesso e termina con /1 mentre gli obbligati in solido ricevono atti che inizia con l'anno di emissione dell'atto stesso e terminano con /2, oppure /3 e così via a secondo del numero di obbligati in solido al pagamento.
Non possono essere eseguite notifiche a persone diverse dalla persona fisica destinataria salvo le eccezioni previste dalla legge tra le quali le persone conviventi con il destinatario che abbiano almeno 14 anni e che non siano palesemente incapaci nonché il portiere dello stabile presso cui il destinatario abita o lavora e in assenza del portiere ad un vicino che accetti di ricevere la notifica dell'atto o della cartella (e di conseguenza si impegni, come gli altri soggetti di cui sopra a recapitare al destinatario quanto preso in carico).
Nel caso in cui destinatario sia una persona giuridica la notifica dell'atto o cartella principale deve essere eseguita presso la sede sociale nelle mani del rappresentante legale o, in sua assenza, della persona incaricata a ricevere le notificazioni o di altra persona addetta alla sede stessa; la notifica degli atti o cartelle indirizzati agli obbligati in solido deve essere eseguita presso l'indirizzo di residenza di ciascuno.
L'art. 13, comma 2, del Regolamento ha individuato i soggetti cui possono essere notificati gli atti sanzionatori (atti e cartelle):
INDIVIDUAZIONE IMPRESA ALLA QUALE SI RIFERISCE IL DEBITO ISCRITTO A RUOLO
In ciascun atto sanzionatorio o cartella di pagamento è presente il numero REA (numero identificativo dell'impresa iscritta o già iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio che ha emesso l'atto o iscritto a ruolo le somme portate dalla cartella): il numero REA è indicato sulla prima pagina degli atti di irrogazione, sotto il numero dell'atto stesso, mentre sulle cartelle di pagamento si trova solitamente nel testo della "descrizione" degli importi iscritti a ruolo presente nella pagina "dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente creditore" in cui è anche indicato l'ente creditore (Camera di Commercio di Reggio Calabria o altra Camera o un altro ente se in cartella non sono presenti importi dovuti per diritto annuale e relativi interessi e sanzioni).
VERIFICA PRELIMINARE SULL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE SOMME A RUOLO
Individuata la posizione debitoria cui si riferisce l'atto sanzionatorio o la cartella è fondamentale accertarsi, sulla base della documentazione in possesso dell'impresa se la violazione contestata (omesso, tardivo o incompleto versamento del diritto annuale) dalla Camera è stata effettivamente commessa e cioè se l'impresa debitrice non è effettivamente in regola per l'annualità cui si riferisce l'atto o la cartella.
Se dal riscontro di cui sopra emergono elementi che nella redazione dell'atto o nell'iscrizione a ruolo non sono stati presi in considerazione, come ad esempio pagamenti eseguiti, cancellazioni o altre cause di esonero, cessazione e recesso dalla carica di amministratore in data anteriore all'annualità di riferimento della violazione contestata, è necessario che l'impresa contatti con urgenza l'Ufficio Diritto annuale della Camera di Commercio scrivendo alla casella dirittoannuale@rc.legalmail.camcom.it al fine di chiedere chiarimenti nonché, limitatamente alle cartelle di pagamento, l'eventuale verifica dei dati in esse contenuti. E' possibile iniviare un testo o l'apposito modello (MODELLO 10) per chiedere chiarimenti Per gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione è opportuno produrre direttamente deduzioni difensive (MODELLO 6) e memorie difensive (MODELLO 7), come previsto dalla normativa vigente, fermo restando che è sempre possibile contattare l'ufficio per le vie brevi al fine di ottenere ogni utile indicazione in merito alla presentazione di quanto sopra.
Relativamente al recesso dalla carica di socio e/o amministratore, affinché esso sia opponibile a terzi, compresa l'amministrazione finanziaria (tra cui la Camera di commercio per quanto alla riscossione del diritto annuale), è necessario che risulti iscritto nel Registro delle imprese e che sia anteriore alla data di maturazione dell'obbligo del pagamento del diritto annuale contestato (1° gennaio di ciascun anno di riferimento); l'obbligo di pubblicità dichiarativa del recesso dalla carica di socio è stato ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 2215 dell'1 febbraio 2006 (Inopponibile al Fisco il recesso non pubblicizzato).
Pertanto chiunque ritiene di aver erroneamente ricevuto:
e di non essere tenuto al pagamento di quanto richiesto deve contattare l'Ufficio Diritto Annuale per rappresentare le proprie osservazioni accertandosi di non essere effettivamente tenuto, in tutto o in parte, ad eseguire il pagamento. Per ridurre i tempi di evasione della richiesta di informazioni è fondamentale individuare sull'atto o sulla cartella o sulla lettera, il numero REA dell'impresa che consente di trovare rapidamente sul sistema informatico la posizione debitoria oggetto della contestazione.
Acquisite le informazioni ed ogni utile supporto nella compilazione di modelli che dovesse rendersi necessario presentare, l'impresa potrà decidere di versare le somme richieste dalla Camera oppure:
L'art. 16 del Regolamento disciplina le contestazioni in autotutela ed i ricorsi in Commissione Tributaria.
AUTOTUTELA
L'impresa che intende richiedere alla Camera di Commercio di annullare, in autotutela, un atto di contestazione o un atto contestuale di accertamento e irrogazione o una cartella di pagamento può produrre deduzioni difensiva (MODELLO 6) avverso un atto di contestazione e memoria difensiva (MODELLO 7) avverso un atto contestuale di accertamento ed irrogazione, o avverso una cartella di pagamento (MODELLO 8) da compilare, sottoscrivere e presentare all' Ufficio Diritto annuale unitamente ad una copia dell'atto o della cartella di pagamento di cui si chiede l'annullamento e ad ogni altra documentazione necessaria per motivare la richiesta.
L'Ufficio Diritto annuale esaminerà le deduzioni e le memorie difensive in ordine di arrivo e per numero di protocollo, assegnando un numero progressivo di istruttoria.
Qualora dalle eccezioni sollevate mediante deduzioni difensive avverso un atto di contestazione, emerga che l'atto è stato erroneamente emesso, esso sarà annullato; diversamente la Camera emetterà l'atto motivato di irrogazione in cui saranno indicate le ragioni che impediscono di accogliere le deduzioni difensive e di annullare l'atto. La presentazione di deduzioni difensive avverso atti di contestazione impedisce di proporre ricorso prima dell'emissione dell'atto di irrogazione conseguente al mancato accoglimento delle stesse.
Qualora dalle eccezioni sollevate mediante memoria difensiva avverso un atto contestuale di accertamento ed irrogazione, emerga che l'atto è stato erroneamente emesso, esso sarà annullato; diversamente la Camera comunicherà per iscritto le ragioni che impediscono di annullare l'atto.
Se la memoria difensiva ha per oggetto una cartella di pagamento, il responsabile del procedimento, conclusa l'istruttoria e soltanto nei casi in cui le somme iscritte a ruolo risultino in tutto o in parte non dovute, proporrà al Segretario Generale di adottare un provvedimento di annullamento totale o parziale della cartella e di disporre il conseguente sgravio totale o parziale delle somme iscritte a ruolo.
Fin dalla data di presentazione della memoria difensiva, che l'ufficio ritenga fondata (o fin dal momento in cui si rileva d'ufficio l'errore), viene sospesa per via telematica ogni procedura esecutiva (se l'atto contestato è una cartella): l'Agente della Riscossione, in assenza di sospensione disposta dall'ente creditore (la Camera) e decorso il termine di 60 giorni dalla data della notifica della cartella, è autorizzato per legge ad avviare le previste procedure esecutive (fermo auto di beni mobili registrati, ipoteca su beni immobili, pignoramento dei crediti vantati dal debitore verso terzi, ecc.).
Disposto l'annullamento della cartella il responsabile del procedimento invierà una comunicazione all'impresa richiedente indicando il numero e la data del provvedimento, la relativa motivazione, e, soltanto in caso di annullamento parziale, gli importi ancora dovuti in corrispondenza di ciascun codice tributo.
La Camera informerà l'Agente della Riscossione, per via telematica, di aver disposto lo sgravio totale o parziale delle somme iscritte a ruolo: l'impresa non dovrà fare altro che attendere la comunicazione del responsabile del procedimento e custodirla agli atti quale attestazione sulla non tenutezza, totale o parziale, al pagamento delle somme oggetto della contestazione.
Nessuna incombenza è a carico dell'impresa per l'esecuzione dello sgravio poiché l'Agente acquisisce lo sgravio, entro pochissimi giorni, esclusivamente mediante la trasmissione telematica eseguita dalla Camera.
In caso di non proponibilità dell'annullamento dell'atto o della cartella a seguito di istruttoria del responsabile del procedimento conclusasi sfavorevolmente per l'impresa, il Segretario Generale o suo delegato darà comunicazione delle motivazioni che impediscono di adottare un provvedimento in autotutela; ogni sospensione eventualmente già disposta nelle more sarà tempestivamente revocata e l'impresa sarà tenuta al pagamento delle somme interamente dovute.
Le deduzioni e le memorie difensive devono essere proposte, mediante gli appositi modelli anche da quei soggetti ritenuti destinatari di atti o cartelle perché obbligati in solido al pagamento del debito di un obbligato principale che sono stati erroneamente identificati dalla Camera perché, all'epoca della violazione, non rientravano tra i soggetti coobbligati di cui all'art. 13, comma 2, del Regolamento soprarichiamato.
A tale memoria difensiva seguirà esclusivamente il provvedimento di sospensione della cartella o dell'atto a carico del soggetto erroneamente identificato quale coobbligato la cui anagrafica sarà annullata telematicamente, fermo restando l'obbligo al pagamento delle somme da parte dell'obbligato principale e degli altri obbligati in solido.