TRASFORMAZIONE DI NATURA GIURIDICA
Le imprese che hanno trasformato la natura giuridica nel corso dell'anno, pagano il diritto annuale in base alla forma giuridica in essere al 1° gennaio dell'anno cui il diritto si riferisce.
TRASFERIMENTO DI SEDE
Nel caso di trasferimento della sede principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio dove l'impresa aveva sede al 1° gennaio. Se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio, e nel corso dello stesso anno ha effettuato il trasferimento della sede in altra provincia, il diritto è dovuto solamente alla Camera di Commercio di prima iscrizione.
DECESSO DEL TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE
Il decesso del titolare di impresa individuale NON COMPORTA L'ESONERO automatico dal pagamento del diritto annuale poiché, anche in questo caso particolare, per essere esonerati dal pagamento è necessario che gli eredi provvedano a richiedere la cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese: sono pertanto tenuti al pagamento del diritto annuale dovuto fino all'anno di presentazione della relativa istanza, nonchè degli interessi legali già maturati sulle annualità il cui termine di pagamento è già scaduto. Gli eredi sono invece (art. 8 D.lgs 472/97) esonerati dal pagamento delle sanzioni per violazione dell'obbligo di pagamento del diritto annuale 2001 e successivi.
CESSIONE DI AZIENDA
La cessione di azienda per atto tra vivi (compravendita, donazione, ecc.) NON COMPORTA L'ESONERO automatico dal pagamento del diritto annuale poiché, anche in questo caso particolare, il deposito dell'atto stesso eseguito dal notaio non produce la cancellazione d'ufficio del soggetto cedente: per essere esonerato dal pagamento è necessario che il cedente presenti istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese. Il cedente è pertanto tenuto al pagamento del diritto annuale dovuto fino all'anno di presentazione dell'istanza di cancellazione nonostante il soggetto subentrante si sia regolarmente iscritto ed è pertanto tenuto al pagamento del diritto annuale per l'impresa acquisita tramite lo stesso atto notarile.
CANCELLAZIONE D'UFFICIO
Per effetto di quanto sopra anche le imprese cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese, giusta ordinanza del Giudice del Registro delle Imprese emessa ai sensi del D.P.R. 23/07/2004 n. 247, sono esonerate dal pagamento del diritto annuale soltanto a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata emessa l'ordinanza.
Anche in tal caso, infatti, la permanenza dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, per ogni anno già trascorso fino alla data di cancellazione, costituisce presupposto impositivo, salvo l'eventuale determinazione, di cui all'art. 2, comma 6, ed all'art. 3, comma 5, del suddetto decreto, di non procedere alla riscossione del diritto annuale maturato a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione.
SOCIETA' INATTIVE
Le società iscritte nel Registro delle Imprese che non hanno ancora denunciato l'inizio attività e risultano pertanto "inattive" sono comunque tenute al pagamento del diritto annuale perché l'esercizio dell'attività non costituisce presupposto impositivo. E' infatti l'iscrizione nel Registro delle Imprese a determinare l'obbligo di versamento del diritto annuale.
Quanto sopra è valido anche per le società attive che hanno denunciato la cessazione delle attività e sono rimaste comunque iscritte nel Registro delle Imprese: restano tenute al pagamento fino all'anno di presentazione dell'istanza di cancellazione.
NUOVE UNITA' LOCALI GIA' ATTIVE
Le imprese che denunciano l'apertura di unità locali (o sedi secondarie) in corso d'anno con data inizio attività retroattiva (anni precedenti a quello di presentazione della denuncia) sono tenute al pagamento del diritto annuale soltanto a partire dall'anno di presentazione della suddetta denuncia e non dall'anno di avvio dell'attività.
Anche in tal caso è l'iscrizione o annotazione dell'impresa nei registri di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993 n. 580 a costituire presupposto impositivo e non l'avvio dell'attività (Circolare Ministero Attività Produttive del 30/01/2004).
IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Le imprese in amministrazione straordinaria sono tenute al pagamento del diritto annuale poiché tale procedura, prevista dal decreto legge 30/01/1979 n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979 n. 95 ed adeguata alla disciplina comunitaria con il decreto legislativo 8/7/1999 n. 270, pur rientrando tra le procedure concorsuali non può definirsi un procedimento esecutivo né liquidatorio.
Sono infatti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria soltanto le imprese che presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali (Circolare Ministero Attività Produttive n. 546959 del 30/01/2004).
FUSIONE SOCIETARIA
La fusione di società può avvenire mediante la costituzione di una nuova società o mediante l'incorporazione in una preesistente società (detta incorporante) di una o più altre società (incorporata/e).
In caso di fusione societaria l'effetto dell'estinzione per le società fuse o incorporate decorre dalla data dell'avvenuta trascrizione dell'atto di fusione della società incorporante o dalla data di nuova costituzione nel Registro delle Imprese della nuova società.
Ai fini del pagamento del diritto annuale le società incorporate sono tenute a considerare dovute anche le quote relative ad eventuali unità locali già conferite ad altra impresa.
Anche nel caso in cui l'incorporazione avvenga in data anteriore alla scadenza del diritto annuale e la società incorporata sia già cancellata dal Registro delle Imprese, il versamento dovrà essere eseguito inserendo comunque sul modello F24 il codice fiscale dell'impresa incorporata, sebbene cancellata: solo così sarà garantita la corretta attribuzione del versamento alla posizione debitoria dell'impresa incorporata.
La nuova società derivante dalla fusione, ovvero la società preesistente (incorporante), è invece tenuta al versamento del diritto annuale limitatamente alla sede e alle eventuali unità locali, nuove o preesistenti, (comunque estranee alla fusione), mentre il diritto relativo alle unità locali conferite non è dovuto, in quanto obbligata al pagamento, per l'annualità in cui è avvenuta la fusione, è appunto la società incorporata.
Per ottenere il suddetto esonero dal versamento è necessario che l'impresa incorporante documenti la regolare posizione debitoria dell'impresa incorporata fino all'annualità in cui ha avuto luogo la fusione o che comunque tale regolarità sia riscontrabile dagli atti anche informatici dell'Ufficio Diritto annuale.
Quanto sopra si evince dalla Circolare del Ministero Attività Produttive n. 509921 del 5 agosto 2002, che riprende la precedente Circolare del Minindustria n. 295287 del 18 gennaio 1994, e dalla nota MSE prot.118947 del 22/05/2012: quindi le imprese che procedono alla fusione incorporando unità locali di altre imprese non sono tenute al versamento del diritto annuale per le unità locali di nuova iscrizione.
Esempio: si ipotizza che con atto di fusione del 15 settembre l'istituto di credito X incorpori l'istituto di credito Y.
La titolarità delle unità locali (filiali ubicate in varie circoscrizioni territoriali) della seconda (Y) passa alla prima impresa (X) attraverso una registrazione REA (Repertorio Economico Amministrativo), ma se l'impresa Y ha già effettuato il pagamento del diritto annuale di ognuna delle unità locali, l'impresa X, per l'annualità in cui è avvenuta l'incorporazione, non sarà tenuta a versare il diritto annuale per le unità locali incorporate (che costituiscono nuove unità locali dell'impresa X) poiché il versamento era dovuto dall'impresa Y.
SCISSIONE
La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio o di una parte di esso a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.
Ai fini del pagamento del diritto annuale valgono le medesime considerazioni indicate nel caso di fusione: il diritto relativo alle unità locali conferite è dovuto solo dalla società scissa, mentre la/le società beneficiaria/e verserà/verseranno il diritto limitatamente alla sede o ad eventuali altre unità locali preesistenti e non oggetto di conferimento.
Esempio: La società X delibera di scindersi mediante trasferimento di parte del suo patrimonio alla società Y, preesistente ed avente già due unità locali, a cui conferisce una ulteriore unità locale. La società Y, per l'anno in cui ha avuto luogo la scissione, è tenuta al versamento del diritto relativo alla sede ad alle sue due unità locali preesistenti al conferimento, mentre non verserà nulla per l'unità locale conferita dalla società X, per la quale inizierà a pagare a partire dall'anno successivo.
La società X, invece, è tenuta al versamento del diritto annuale riferito all'anno della scissione sia per la sede sia per l'unità locale conferita alla società Y.
N.B.: Non e' applicabile al diritto annuale nessuna causa di esonero che riguarda altri tributi locali o statali.