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Carnet ATA

COS'E' IL CARNET ATA

Il Carnet ATA (acronimo dell´espressione francese e inglese Admission Temporaire/Temporary Admission) è un documento doganale internazionale che consente l´introduzione temporanea delle merci destinate a fiere, mostre (contemplate dai tre allegati alla Convenzione Doganale di Bruxelles), nonché dei campioni commerciali (Convenzione Internazionale di Ginevra), senza dover prestare alle dogane alcuna garanzia per l´ammontare dei diritti relativi alle merci medesime.
Ciò è reso possibile dagli enti garanti del sistema ATA per i vari Paesi che hanno aderito alla Convenzione, i quali sono tenuti ad anticipare alle dogane straniere le somme che si rendesse necessario pagare per irregolarità riscontrate nell’utilizzo dei Carnet ATA emessi nei rispettivi Paesi. L'Unione Italiana delle Camere di commercio, con sede a Roma, è l'ente garante per l'Italia del sistema ATA.

I Paesi aderenti alla Convenzione ATA sono consultabili al seguente indirizzo: http://www.unioncamere.net/commercioEstero/ata/paesi.htm .
Si invita a consultare attentamente la scheda relativa al paese di destinazione dell'esportazione temporanea.

In Italia, l'emissione e la gestione dei Carnet ATA viene effettuata dalle singole Camere di commercio, per conto di Unioncamere Italiana delle Camere di commercio, la quale è, pertanto, garante nei confronti dell’Amministrazione doganale italiana per i Carnets A.T.A. emessi dai suoi corrispondenti esteri ed utilizzati in Italia, ed è l’ente abilitato a rilasciare nel territorio italiano i Carnets validi negli altri Paesi aderenti alla Convenzione.
Il Carnet può essere richiesto sia da aziende iscritte alla Camera di commercio di Reggio Calabria sia da privati, purchè residenti in Italia.

Per ottenere il rilascio di un carnet ATA è obbligatorio richiedere a Generali Italia S.p.A.una polizza di cauzionamento a favore dell'Unione Italiana delle Camere di commercio.
La richiesta della polizza assicurativa è motivata dal fatto che, l'Unioncamere è tenuta ad anticipare alle dogane straniere le somme che le vengono richieste per irregolarità riscontrate sui Carnet ATA emessi in Italia. Il rimborso dell'importo anticipato dall'Unione, che verrà richiesto al titolare del Carnet, dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla data della richiesta.
rascorso inutilmente questo termine, l'Unioncamere recupererà la somma avvalendosi della polizza di cui sopra. Si rammenta, tuttavia, che la Società assicuratrice (attualmente Generali Italia Spa, in base ad apposita convenzione stipulata con Unioncamere) ha diritto di rivalsa della somma versata, aumentata degli interessi e delle spese accessorie, nei confronti titolare del Carnet.

COME RICHIEDERE IL CARNET ATA

1. Consegnare il Modulo di domanda all'Ufficio Internazionalizzazione o inoltrarlo via pec all’indirizzo sviluppo.imprese@rc.legalmail.camcom.it compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, ovvero firmato calligraficamente ed accompagnato dalla copia di un documento di identità ;

2. Compilare la Lista merci utilizzando l'apposito file ed inviarlo all’indirizzo di cui sopra assieme al modulo di domanda e ai documenti del punto 1;

N.B.: Si invita a trasmettere la documentazione solo se sicuri dell'effettiva necessità del carnet e che la lista merci non sia soggetta a variazioni. Nel caso di mancato ritiro del carnet, il costo dello stesso sarà comunque addebitato al richiedente.

3. Stipulare la polizza di cauzionamento obbligatoria , in convenzione, con l'Agenzia Generali Italia S.p.A.. La polizza costituisce garanzia in caso di utilizzo irregolare del Carnet ATA (eventuali diritti doganali o tasse di regolarizzazione richieste dalla dogana estera) e non assicura il furto o lo smarrimento della merce. Per il pagamento della polizza la Camera vista la richiesta dell’impresa relativa alla polizza all'agenzia Generali Italia S.p.A. per l’emissione del Carnet ATA. L’impresa si dovrà recare a pagare e ritirare la polizza prima di ritirare il Carnet ATA in Camera di commercio.

4. Il Carnet ATA viene rilasciato, di norma, entro 3 giorni dal perfezionamento della richiesta, dietro presentazione della copia della polizza e dietro pagamento della relativa tariffa camerale. Entro la scadenza del Carnet (12 mesi) il documento dovrà essere restituito all'Ufficio Internazionalizzazione della Camera di Commercio che ne verificherà il corretto utilizzo e l'archivierà ai sensi di legge.

MODULISTICA (scaricabile ai seguenti link):

a) Modulo di domanda

b) Lista merci 

c) Richiesta di polizza

* Note per la compilazione della lista merci: si raccomanda di non dare alcuna formattazione alle celle  e di non inserire caratteri particolari o altre informazioni eccetto quelle previste. Il materiale di consumo o eventuali imballi non vanno indicati. Le informazioni della lista merci devono corrispondere scrupolosamente alla merce viaggiante onde evitare problemi in dogana. Le descrizioni vanno raggruppate per tipologie, qualora fossero numerose.

COMPOSIZIONE E COMPILAZIONE:

Il documento si compone di una sovra-copertina (contenente sul retro le principali informazioni sul suo corretto utilizzo), di una copertina di colore verde e di un numero variabile di fogli.
La copertina verde riporta nella prima pagina le indicazioni generali indispensabili per l’utilizzo, nella seconda la lista descrittiva delle merci per le quali il Carnet è rilasciato, nella terza pagina le avvertenze per l'uso del documento e nella quarta la lista delle Associazioni garanti dei vari Paesi.
I fogli interni, di vario tipo e colore a seconda dell'uso cui sono destinati, si distinguono in souche e volet.
I fogli souche raggruppano sul fronte e sul retro le matrici attraverso le quali rimane evidenza nel documento delle operazioni doganali effettuate, mentre i volet – costituiti da fogli distaccabili pari al numero delle souche - vengono trattenuti dalle diverse dogane attraversate. In sostanza, il volet costituisce la dichiarazione doganale, mentre la relativa souche, che rimane a corredo del documento, rappresenta la prova unica dei vari passaggi attraverso le frontiere.Il Carnet è stampato in francese o in inglese.

Sono disponibili due format di Carnet ATA, denominati Carnet base e Carnet standard.

La dotazione base permette di effettuare solo due viaggi, mentre la dotazione standard consente di effettuare quattro viaggi con possibilità di estensione, secondo le esigenze dell’operatore, per un numero illimitato di operazioni nell’arco dell’anno di validità del documento. Il Carnet Base, a differenza del Carnet Standard, non può essere esteso e, una volta completate le operazioni doganali del secondo "viaggio" deve essere restituito alla Camera di commercio.

Il Carnet Standard ha una validità massima di 12 mesi dalla data del rilascio e può essere esteso con ulteriori fogli per effettuare un numero illimitato di operazioni nel corso della sua durata, purchè tutte le merci per le quali viene utilizzato siano incluse nell'elenco della copertina. Sono previste le spedizioni parziali della lista merci indicata sul Carnet, ma è inammissibile l’inserimento di merci diverse da quelle menzionate nella lista generale della copertina.

UTILIZZO
L’uso del Carnet è ammesso solo da parte del titolare del documento (cioè il legale rappresentante dell'azienda utilizzatrice, che deve firmare nell'apposito spazio della copertina) o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare in copertina ad eccezione degli spedizionieri.
Prima di lasciare l'Italia, il Carnet dovrà essere presentato con le relative merci alla Dogana, per le opportune verifiche. Nel corso del viaggio, il titolare o il suo rappresentante deve presentare ogni volta merci e Carnet ATA alla dogana di entrata e a quella di uscita dei Paesi visitati.

ESPORTAZIONE DEFINITIVA
Nel caso in cui tutte o alcune merci siano vendute nel corso del viaggio (esportazione definitiva), il titolare o il suo rappresentante dovrà presentarsi, prima della scadenza, alla dogana di entrata del Paese estero con il Carnet e la fattura definitiva di esportazione per richiedere la trasformazione in esportazione definitiva e pagare i diritti doganali dovuti in base alle leggi vigenti nel Paese.
Al rientro nell’Unione Europea, occorrerà poi far vistare il Carnet alla dogana comunitaria che ha effettuato la prima esportazione per ottenere la trasformazione in esportazione definitiva.
Una volta scaduto il periodo di validità, il Carnet deve essere restituito alla Camera di Commercio emittente.
In caso di esportazione definitiva, l'azienda dovrà presentare anche la bolletta doganale da cui risulti il pagamento dei diritti doganali.

CASI DI IRREGOLARITA', esempi:
• se il numero dei fogli inutilizzati e delle souches non corrisponde a quello dei fogli consegnati;
• se la souche di riesportazione (bianca) o di transito (azzurra) non è stata vidimata dalla Dogana estera all'uscita dal Paese;
• se le merci risultano riesportate dopo la scadenza di validità del Carnet o dopo il termine fissato dalle autorità doganali;
• se, in caso di esportazione definitiva di tutte o parte delle merci, non viene presentata la bolletta doganale (che deve riportare il numero del Carnet) attestante il pagamento dei diritti alle autorità estere e/o la documentazione attestante l'operazione di esportazione definitiva presso le autorità doganali italiane o comunitarie.

In tali situazioni, il titolare sarà tenuto a pagare i diritti doganali eventualmente richiesti da Amministrazioni doganali estere per le irregolarità riscontrate.
 

Per altre informazioni ed approfondimenti rivolgersi a:

Camera di commercio di Reggio Calabria
Servizi per lo sviluppo delle imprese
Ufficio 17 Internazionalizzazione
Tel. 0965 384233-234
E-mail sviluppoimprese@rc.legalmail.camcom.it

 

Data di pubblicazione: 19/11/2012 17:19
Data di aggiornamento: 13/07/2020 09:12

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