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Effetti del mancato pagamento del diritto annuale sul rilascio di certificazioni Registro Imprese

Secondo quanto stabilito dal comma 35, dell'art. 24 della legge n. 449 del 1997 "L'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1^ gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese".

Dunque, a coloro che non risultano in regola con il pagamento del diritto annuale, non versato o versato in misura inferiore al dovuto, non potrà essere rilasciata, su tutto il territorio nazionale, nessun tipo di certificazione sulla iscrizione nel Registro delle imprese. Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato Registro Imprese: "scopre" così che non può essere rilasciato a causa del suo debito per diritto annuale.
L'omesso o incompleto versamento del diritto annuale determina, infatti, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento, l'inibizione del rilascio della certificazione Registro Imprese  detto anche "blocco della certificazione". L'eventuale blocco della certificazione viene segnalato alle imprese interessate con la lettera informativa annuale sul versamento del diritto.
Tale segnalazione consente alle imprese di regolarizzare per tempo la propria posizione senza incorrere negli inevitabili disagi che conseguono nell'apprendere il "blocco" al momento in cui la certificazione "serve".
L'informazione sulla irregolarità della posizione per gli anni pregressi consente altresì, ma limitatamente all'ultima annualità già scaduta, di avvalersi del ravvedimento operoso "lungo" evitando così, qualora non sia stato notificato l'avvio di "accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento", che il debito complessivo aumenti per effetto delle sanzioni comminabili per le varie ipotesi di violazione previste dalla normativa vigente.

Per chiedere la verifica della posizione debitoria di un'impresa è necessario inviare una email/PEC alla casella dirittoannuale@rc.legalmail.camcom.it per ottenere il dettaglio analitico delle somme dovute e delle relative modalità di pagamento al fine di consentire lo "sblocco " della certificazione. Il blocco viene rimosso ed il certificato rilasciato (dall'ufficio Registro Imprese o dagli utenti esterni abilitati al rilascio) nell'immediatezza del versamento di quanto dovuto per diritto annuale sia per le annualità omesse sia per quelle in cui risultano eseguiti versamenti incompleti cioè inferiori al dovuto.

Perché ciò si verifichi l'ufficio deve essere messo nelle condizioni di rimuovere l'inibizione della certificazione e questo può avvenire soltanto se l'impresa presenti o trasmetta per fax o per e-mail leggibili:

  • copia/scansione modello F24 telematico e relativa "conferma di ricezione o di regolare acquisizione" rilasciata immediatamente dal sistema informatico utilizzato esclusivamente per il pagamento del diritto annuale non iscritto a ruolo nonché per il versamento di quanto dovuto (diritto annuale, sanzioni ed interessi) dai destinatari di atti di irrogazione emessi dalla Camera per le violazioni nel pagamento del diritto annuale da eseguirsi comunque mediante modello F24 telematico; non è pertanto necessario, per lo sblocco della certificazione, attendere l'acquisizione della quietanza definitiva poiché viene trasmessa un paio di giorni dopo l'eseguita compilazione del modello F24: attendere il rilascio di tale quietanza, seppur più "ufficiale" della suddetta "conferma di regolare acquisizione", potrebbe comportare alle imprese disagi e danni di ogni natura connessi al mancato rilascio della certificazione nel giorno della richiesta e sicuramente questa Camera, nel rispetto della normativa vigente, non ha certo l'intenzione di penalizzare le imprese che, seppur in ritardo, intendono regolarizzare la propria posizione debitoria;
  • copia/scansione del modello F24 cartaceo, quietanzato dagli uffici preposti all'incasso, utilizzato esclusivamente da parte dei soggetti esonerati dalla modalità telematica, per il pagamento del diritto annuale non iscritto a ruolo nonché per il versamento di quanto dovuto (diritto annuale, sanzioni ed interessi) dai destinatari di atti di irrogazione emessi dalla Camera per le violazioni nel pagamento del diritto annuale da eseguirsi comunque mediante modello F24;
  • quietanza rilasciata da Agenzia Entrate Riscossione se il diritto annuale dovuto è stato iscritto a ruolo: se l'impresa non ha la possibilità di estinguere subito l'intero debito (comprensivo di sanzione o sovrattassa nonché interessi e spese di riscossione) risultante dalle cartelle di pagamento ma intende comunque ottenere lo sblocco della certificazione, dovrà necessariamente versare ogni somma iscritta ruolo con codice tributo 0961-diritto annuale e richiedere agli sportelli dell'Agente della Riscossione la stampa di una quietanza analitica dalla quale si evinca, nel riquadro dei dettagli posto in basso a sinistra, che quanto versato è stato effettivamente imputato a totale copertura del debito risultante sui codici tributo 0961. Alternativa al pagamento presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione è il versamento tramite bollettino di conto corrente modello F35 (bollettino rosso) reperibile presso gli uffici postali da intestare all'Agente competente previa acquisizione del numero di conto corrente del beneficiario, dei numeri di cartella corrispondenti alle annualità dovute e degli importi iscritti a ruolo (distinti per codice tributo e numero progressivo della quota): i dati di cui sopra, ad eccezione del numero di conto corrente, sono facilmente acquisibili dalla lettura degli estratti di ruolo riferiti a ciascuna cartella. Non costituisce motivo di esonero dal pagamento la mancata notifica delle cartelle da parte dell'Agente perché è sufficiente che i ruoli di riferimento siano esecutivi per legittimare la Camera di Commercio ad attivare, anche per le somme già a ruolo, l'inibizione della certificazione rimovendola esclusivamente ad eseguito pagamento del diritto annuale in favore dell'Agente competente (e non in favore della Camera mediante modello F24 come spesso accade !!!).


La Camera di Commercio, potra' assumere ogni iniziativa e tutte le azioni previste dalla legge per il recupero dei crediti.

Il comportamento della struttura e di ogni singolo dipendente sara' improntato al massimo rigore: l'unica flessibilita' consentita e' riconoscere il pagamento rateizzato (vedi "Rateizzazione"). L'art. 15, comma 3, del vigente Regolamento Consiliare n. 15/05, dispone quanto segue: 
"Ai soggetti che abbiano presentato presso l’Agente della Riscossione e/o presso la Camera di Commercio una regolare istanza di rateizzazione, già accolta dall’Ente competente, relativamente ad annualità il cui totale versamento costituisca, ai sensi dell’art. 24, comma 35, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, condizione necessaria per il rilascio delle certificazioni Registro Imprese, tali certificazioni sono comunque rilasciabili a condizione che tali soggetti trasmettano all’ufficio diritto annuale le quietanze attestanti l’eseguito pagamento di tutte le rate mensili scadute in data anteriore alla data di richiesta delle suddette certificazioni nonché copia integrale del piano di ammortamento del debito relativo alle somme iscritte a ruolo predisposto dall’Agente della Riscossione da cui si evincano i numeri delle cartelle rateizzate, l’importo delle rate mensili e le relative date di scadenza." La stessa procedura va seguita in caso di adesione alla "Rottamazione-quater"   

 

Data di pubblicazione: 14/11/2012 17:24
Data di aggiornamento: 03/05/2023 12:34

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