Il CERTIFICATO DI ORIGINE
Il Certificato di Origine è il documento che attesta l'origine non preferenziale delle merci, sulla base di documentazioni probatorie o delle dichiarazioni effettuate dalle imprese, ed accompagna le merci esportate in via definitiva.
I certificati di origine sono esclusivamente destinati a fornire al compratore estero una garanzia ufficiale sull'origine (italiana o estera) delle merci esportate.
Pertanto sono utilizzati per esigenze doganali nei rapporti tra la Unione Europea ed i Paesi Terzi e si presentano come formulari ufficiali numerati in distribuzione presso le Camere di Commercio.
Di norma i Certificati di origine vengono richiesti per l’esportazione verso i paesi Extra-CEE.
COSA SI INTENDE PER ORIGINE NON PREFERENZIALE?
L’origine preferenziale risulta da un accordo tra due o più Paesi e permette di beneficiare delle riduzioni o esenzioni daziarie previste nel quadro degli accordi di libero scambio siglati dall'Unione Europea con alcuni paesi terzi per gli scambi di prodotti riconosciuti come originari di una delle parti contraenti.
In assenza di accordi tra stati si parla di “origine non preferenziale”.
La certificazione dell'origine non preferenziale compete alle Camere di commercio (certificato di origine) quella dell'origine preferenziale alle Autorità doganali (Vedasi :EUR1, ATR1, FORM A).
Le norme di origine non preferenziale in materia di esportazione applicabili a partire dal 1 Maggio 2016 sono disciplinate dall’art 61.3 UCC: “Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento comprovante l’origine può essere rilasciato nell’Unione in conformità con le norme di origine in vigore nel paese o territorio di destinazione o qualsiasi altro metodo di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o sottoposti all’ultima trasformazione sostanziale.”
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Codice doganale dell’Unione (CDU): il Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 (GUUE - L n.269 del 10.10.2013), ha istituito il Codice doganale dell’Unione e abrogato, dalla sua entrata in vigore (30.10.2013), il Reg. (CE) n.450/2008.
Al Codice doganale sono poi collegati una serie di altri Regolamenti delegati o di esecuzione di recente emanazione che completano il nuovo quadro normativo del CDU:
1. Regolamento delegato del CDU (RD): è il Regolamento delegato (UE) n° 2446 del 28 luglio 2015 (GUUE – L n. 343 del 29.12.2015), che integra il Regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell’Unione;
2. Regolamento di esecuzione del CDU (RE): è il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 (GUUE – L n. 343 del 29.12.2015), recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell’Unione (pubblicata rettifica all’art. 2 par. 3), del RE, GUUE – L n. 87 del 2.4.2016);
3. Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione del 1° aprile 2016 (GUUE L n. 87 del 2.4.2016) che abroga formalmente, dal 1° maggio 2016, il Regolamento (CEE) n. 2454/1993, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CEE) n.2913/92.
Guida per il rilascio dei Certificati Comunitari di Origine a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Unione della Camere di Commercio- ( nota n. 75361 del 26.08.2009)
COME OTTENERE IL CERTIFICATO DI ORIGINE
I certificati di origine sono rilasciati dalla Camera di Commercio nella cui circoscrizione il richiedente ha:
- la sede dell'attività, se si tratta di impresa individuale
- la sede legale o unità operativa, se si tratta di società.
N.B.: In casi eccezionali il richiedente può ottenere il rilascio di un certificato d'origine, oltre che dalla Camera di Commercio della propria circoscrizione, anche dalla Camera di Commercio presso la quale si trova la merce, a condizione che tale Camera sia stata esplicitamente autorizzata allo scopo dalla Camera competente.
I formulari dei certificati d'origine sono distribuiti gratuitamente. E’ possibile scaricare dal sito internet solo la modulistica di riferimento per la richiesta del rilascio dei Certificato di origine.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
I certificati possono essere richiesti in MODALITA' TELEMATICA , attraverso l'utilizzo del programma CERT'O.
Cliccando sul relativo link a destra della pagina può essere approfondito il relativo iter di presentazione.
TEMPI DI RILASCIO
Il certificato di origine viene rilasciato entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, per le domande complete e regolari, a seconda della documentazione allegata, del numero di domande pervenute e delle esigenze organizzative dell’ufficio.
Si invita pertanto a programmare con congruo anticipo la presentazione delle richieste di rilascio. La lavorazione delle richieste di certificazione per l’estero segue l’ordine di arrivo delle domande. La priorità di rilascio viene riconosciuta solo nei casi di comprovata e debitamente documentata urgenza.
Con riferimento ai certificati telematici, si precisa che, per le richieste inviate oltre le ore 13:00, i tempi di istruttoria si intendono decorrere a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di invio.
Pertanto, prima di organizzare il ritiro, è indispensabile controllare che i certificati siano stati rilasciati, consultando la pagina Menù principale di WebCo -> Richieste e verificando lo stato delle richieste di rilascio.
L’impresa potrà recarsi presso l’ufficio a ritirare il certificato quando lo stato della pratica risulterà in modalità “chiusa”.
L’ufficio è aperto per il ritiro tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Camera di commercio di Reggio Calabria
Servizi per lo sviluppo delle imprese
Ufficio 17 Internazionalizzazione
Tel. 0965 384233-234
E-mail sviluppoimprese@rc.legalmail.camcom.it