L'omesso o tardivo pagamento del diritto annuale comporta l'irrogazione di sanzioni, ai sensi del D.M n.54/2005 e del Regolamento per la Definizione dei Criteri di Determinazione delle Sanzioni Amministrative Tributarie Applicabili nei casi di violazioni relative al Diritto Annuale dovuto alla Camera di Commercio di Reggio Calabria.
Il citato Regolamento è stato per ultimo modificato con Delibera del Consiglio Camerale n. 10 del 30/04/2015 ed è in vigore dal 03/06/2015 (scarica Regolamento aggiornato).
L'art. 19, comma 4, del vigente Regolamento dispone che: "Le nuove modalità di determinazione della sanzione irrogabile dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria si applicano soltanto alle sanzioni che saranno irrogate, anche a mezzo ruoli, in data successiva all’entrata in vigore del presente Regolamento. Non si procederà pertanto, né d’ufficio, né su istanza di parte, alla riduzione delle sanzioni già irrogate dalla Camera a mezzo ruoli resi esecutivi in data anteriore all’entrata in vigore del presente Regolamento né alla riduzione delle sanzioni irrogate mediante atti già emessi ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a) e b) del presente Regolamento."
La previgente versione del Regolamento, in vigore fino al 02/06/2015, disponeva quanto segue:
Ecco le violazioni corrispondenti a ciascuna tipologia di inadempimento dell'obbligo di pagamento, come definite dall'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 54/2005 recepito dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 6 commi 2 e 3, del Regolamento:
Termini di Irrogazione delle Sanzione
L'art. 10 del D.M. 54/2005 dispone che le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale debbano essere notificate a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 5° anno successivo all'anno in cui è avvenuta la violazione (anno di riferimento del diritto annuale).
Si rammenta comunque che al diritto annuale e gli interessi si applica il termine di prescrizione ordinaria (10 anni) che decorre dalla data naturale di scadenza, indipendentemente dal temine quinquennale di cui sopra, riferito solo alle sanzioni.
L'art. 10, comma 2, del D.M. 54/2005 dispone che il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione (o della cartella di pagamento). L'impugnazione del provvedimento di irrogazione (atto o cartella di pagamento) interrompe la prescrizione.
Procedura di Irrogazione delle Sanzione
L'art. 13, comma 1, del Regolamento dispone che le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate secondo una delle seguenti procedure:
Le spese di notifica sono in ogni caso a carico del destinatario.
La Camera sceglie di volta in volta la procedura più opportuna da attivare poiché tutte le procedure sono ugualmente valide e regolari in quanto previste dalla normativa vigente in materia.
Per gli anni 2001 e 2002 l'art. 18, comma 3, del Regolamento ha imposto la procedura di iscrizione "diretta" a ruolo anche perché era applicabile per qualunque violazione soltanto la sanzione unica del 10% come previsto dal comma 2 del citato articolo 18.
Infatti, come previsto dal comma 1 dello stesso articolo 18, gli incrementi e le riduzioni oggetto dei paragrafi successivi sono applicabili alle violazioni riferite alle annualità 2003 e successive ad eccezione della recidiva che è applicabile alle violazioni riferite alle annualità successive a quella di entrata in vigore del Regolamento quindi alle violazioni riferite alle annualità 2006 e successive.
Contestazione della Sanzione
La contestazione è eseguita mediante notifica dell'atto di contestazione o dell'atto contestuale di accertamento e di irrogazione o mediante notifica della cartella di pagamento derivante dalla irrogazione a mezzo iscrizione diretta a ruolo.
La contestazione delle violazioni dell'obbligo di pagamento del diritto annuale viene eseguita direttamente dalla Camera se le sanzioni sono irrogate secondo una delle seguenti procedure:
La contestazione delle violazioni dell'obbligo di pagamento del diritto annuale viene eseguita dal competente Agente della Riscossione se le sanzioni sono irrogate secondo la seguente procedura:
La notifica è regolare se effettuata nei confronti delle tipologie di destinatario elencate all'art. 13, comma 2, del Regolamento, secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente in materia.
Sanzione minima per ciascuna violazione
In corrispondenza di ciascun tipo di violazione sono fissate dall'art. 6 del Regolamento le seguenti SANZIONI MINIME:
Incrementi e Riduzioni della Sanzione
L'art. 6 comma c) del Regolamento prevede altresì, a partire dall'annualità di riferimento 2003, l'irrogazione di ulteriori sanzioni comprese tra il 30% ed il 100% in presenza di elementi aggravanti nonché la possibilità di applicare riduzioni in presenza di elementi attenuanti.
Gli articoli 7, 8, 10 del Regolamento prevedono INCREMENTI DELLA SANZIONE in corrispondenza dei seguenti elementi aggravanti:
L'articolo 9 del Regolamento prevede RIDUZIONI DELLA SANZIONE in corrispondenza dei seguenti elementi attenuanti:
Riduzione per l'opera riparatrice del trasgressore (art. 9, comma 1)
L'impresa che, seppur in ritardo rispetto ai termini per avvalersi del ravvedimento operoso, provvede ad eseguire il pagamento del diritto annuale spontaneamente e cioè prima dell'avvio del procedimento di irrogazione e presenta apposta Richiesta di regolarizzazione della posizione debitoria (MODELLO 4), ha diritto all’applicazione di una riduzione del 20% che viene calcolata sull’importo totale della sanzione minima 30%: in sostanza l’importo della sanzione minima si riduce dal 30% al 24%.
Esempio:
Quanto sopra verrà applicato anche in caso di pagamenti parziali ma soltanto se eseguiti dopo la data di scadenza calcolando la riduzione soltanto sulla quota parte di sanzione minima riferita alle somme parzialmente versate.
I pagamenti parzialmente eseguiti entro la scadenza sono esclusi dalla base di calcolo della sanzione, quantificata in tale ipotesi soltanto sulle somme non versate: non è pertanto applicabile, in tal caso, la riduzione di cui all'art. 9, comma 1, del Regolamento poiché sulle somme versate non viene calcolata nessuna sanzione e di conseguenza non spetta alcuna riduzione essendo la sanzione riferita soltanto alla parte di diritto annuale ancora non corrisposto alla data dell'irrogazione.
RIEPILOGANDO.....
Riduzione per le condizioni economico-sociali del trasgressore (art. 9, comma 2)
L'impresa che dimostri a mezzo istanza documentata prodotta alla Camera di Commercio di Reggio Calabria, di essere in condizioni economico-sociali svantaggiate a seguito di eventi non dipendenti dalla sua volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività) oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale, anche a livello di singolo settore economico di riferimento, determinati da eventi di carattere straordinario (quali calamità naturali ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici) o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionale ed internazionali come rilevati, può ottenere la riduzione di quanto dovuto a titolo di sanzione: tale riduzione potrà essere al massimo del 40% e sarà calcolata sull'importo determinato quale sanzione minima 30%.
VIOLAZIONI CONTINUATE
L'istituto della continuazione, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/1997, è applicabile anche al diritto annuale e consente di regolarizzare ogni violazione dell'obbligo di pagamento (omesso e tardivo) mediante il versamento di una sanzione unica complessiva irrogabile soltanto se ricorrono determinate condizioni ed in assenza di interruzioni.
"Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti procedimenti": è quanto recita testualmente l'art. 11, comma 2, del Regolamento.
Il comma 4 del citato articolo dispone inoltre che: "La continuazione viene interrotta dalla notifica di almeno un atto di contestazione o di un atto contestuale di accertamento ed irrogazione della sanzione nonché dalla notifica di almeno una cartella di pagamento, emessi in precedenza a carico dello stesso trasgressore per altre violazioni dell’obbligo di pagamento del diritto annuale. Ciascuna notifica produce effetti interruttivi tra l’annualità per la quale, alla data di notifica, non siano già scaduti i termini di versamento di cui all’art. 2, comma 1, del presente Regolamento e le precedenti annualità in cui siano state commesse altre violazioni".