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Violazioni sanzionabili ma non contestabili

L'art. 3, comma 4 del Regolamento prevede, per motivi di economicità, che alle imprese sanzionabili per importi complessivamente (diritto annuale, sanzioni ed interessi) pari o inferiori a €12,00 non sia contestata la violazione.

Inoltre, a partire dal 1° luglio 2012 non viene contestata la sanzione qualora l’ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a € 30,00 a condizione che, nel quinquennio precedente, non siano state commesse altre violazioni dell’obbligo di versamento del diritto annuale, a meno che lo stesso soggetto (obbligato principale al pagamento), nelle annualità successive a quella di riferimento del diritto annuale di cui sopra, commetta una o più violazioni dell’obbligo di versamento del diritto annuale; in quest’ultimo caso la Camera dovrà procedere contemporaneamente alla contestazione, irrogazione o iscrizione diretta a ruolo della sanzione pregressa (anche se inferiore o pari a € 30,00) e delle sanzioni riferite alla o alle annualità successiva/e.

Quanto sopra non rende però regolare la posizione debitoria dell'impresa che, per legge, è comunque tenuta al pagamento delle somme non versate a titolo di tributo diritto annuale: infatti l’omesso o incompleto versamento del diritto annuale costituisce, ai sensi dell’art. 24, comma 35, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, comporta l’inibizione delle certificazioni Registro Imprese a livello nazionale.

E' pertanto necessario, anche in tal caso, inviare una email alla casella dirittoannuale@rc.legalmail.camcom.it per chiedere il conteggio delle somme ancora dovute, da versare mediante modello F24, per poter immediatamente rimuovere l'inibizione ed ottenere la certificazione Registro Imprese di cui si necessita.

 

Data di pubblicazione: 14/11/2012 17:57
Data di aggiornamento: 15/07/2021 11:24

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