L'art. 3, comma 4 del Regolamento prevede, per motivi di economicità, che alle imprese sanzionabili per importi complessivamente (diritto annuale, sanzioni ed interessi) pari o inferiori a €12,00 non sia contestata la violazione.
Inoltre, a partire dal 1° luglio 2012 non viene contestata la sanzione qualora l’ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a € 30,00 a condizione che, nel quinquennio precedente, non siano state commesse altre violazioni dell’obbligo di versamento del diritto annuale, a meno che lo stesso soggetto (obbligato principale al pagamento), nelle annualità successive a quella di riferimento del diritto annuale di cui sopra, commetta una o più violazioni dell’obbligo di versamento del diritto annuale; in quest’ultimo caso la Camera dovrà procedere contemporaneamente alla contestazione, irrogazione o iscrizione diretta a ruolo della sanzione pregressa (anche se inferiore o pari a € 30,00) e delle sanzioni riferite alla o alle annualità successiva/e.
Quanto sopra non rende però regolare la posizione debitoria dell'impresa che, per legge, è comunque tenuta al pagamento delle somme non versate a titolo di tributo diritto annuale: infatti l’omesso o incompleto versamento del diritto annuale costituisce, ai sensi dell’art. 24, comma 35, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, comporta l’inibizione delle certificazioni Registro Imprese a livello nazionale.
E' pertanto necessario, anche in tal caso, inviare una email alla casella dirittoannuale@rc.legalmail.camcom.it per chiedere il conteggio delle somme ancora dovute, da versare mediante modello F24, per poter immediatamente rimuovere l'inibizione ed ottenere la certificazione Registro Imprese di cui si necessita.