Soggetti destinatari
Tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:
Non rientrano nell’attività d’impresa di pulizia le seguenti attività:
Requisiti
Requisiti di onorabilità
I requisiti di onorabilità, previsti dall’art. 2 della Legge 25 gennaio 1994, n. 82. e ss.mm. e ii., devono essere posseduti da tutti i soggetti che rivestono le seguenti cariche o qualifiche:
Inoltre, tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 devono dichiarare che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. di cui sopra.
Requisiti di capacità economico-finanziaria
a) assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell’art. 17 della legge 7 marzo 1996 n. 108, ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori;
b) iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d’opera;
c) regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l’impresa occupi personale dipendente;
d) esistenza di rapporti con il sistema bancario (titolarità di almeno di un c/c bancario, postale o on-line).
Requisiti Tecnico-Professionali
Per l’esercizio delle sole attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione, l’impresa deve dimostrare anche il possesso dei requisiti tecnico professionali da parte di un Preposto alla gestione tecnica, il quale deve rispettare un “rapporto di immedesimazione” con l’impresa che si individua in una delle seguenti figure:
Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.
Per le imprese artigiane il preposto alla gestione tecnica deve necessariamente essere o il titolare dell’impresa individuale o un socio prestatore d’opera di s.n.c., s.r.l. o socio accomandatario di s.a.s.
Il preposto alla gestione tecnica può essere nominato per più imprese, fatta eccezione per le imprese artigiane.
Il Preposto alla gestione tecnica deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:
a) titolo di studio, tra i seguenti:
E’ necessario che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche.
b) assolvimento dell’obbligo scolastico ed acquisizione di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni in qualità di:
c) soggetto in possesso di requisiti già accertati da Camera di commercio o da Commissione provinciale dell’artigianato, se iscritto nel Registro delle imprese.
Inizio dell’attività
Ai sensi del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, le imprese di pulizie devono presentare la Segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente per la provincia in cui l’impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando la Comunicazione unica, o, alternativamente, al SUAP del Comune territorialmente competente. Nel caso in cui alla SCIA siano allegate altre comunicazioni richieste dalla normativa quali, ad esempio, SCIA per insegna di esercizio o Comunicazione al Sindaco per industria insalubre (c.d. SCIA UNICA) o Richieste di rilascio di altre autorizzazioni (c.d. SCIA condizionata), la SCIA deve essere obbligatoriamente presentata al SUAP del Comune territorialmente competente.
Nel caso di presentazione alla Camera di Commercio, l’adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica mod. SCIA/82 (individuato con codice documento "C22"), disponibile nella sezione Modulistica del presente sito.
La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica.
Documentazione da allegare
Documentazione relativa al preposto alla gestione tecnica
Per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali del preposto alla gestione tecnica occorre presentare:
Fasce di classificazione
Trascorsi almeno due anni dall’inizio dell’attività, le imprese di pulizia, regolarmente iscritte al Registro delle imprese, possono essere ammesse a partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi (appalti pubblici).
A tal fine devono richiedere iscrizione, presentando specifica istanza tramite Comunicazione unica, in una delle seguenti fasce di classificazione:
Requisiti economico-finanziari per l’iscrizione nella Fascia
L’iscrizione in una specifica fascia di classificazione avviene sulla base del volume di affari, al netto dell’I.V.A., realizzato dall’impresa mediamente nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività (comunque non inferiore a due anni).
La fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella comprendente il predetto importo medio.
Nel caso di iscrizione nella prima fascia l’importo medio deve essere almeno di € 30.987,00.
L’impresa deve dimostrare i servizi prestati negli ultimi tre anni o nel minor periodo che devono rispettare una delle seguenti condizioni:
Le percentuali di cui sopra si riferiscono all’importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede l’iscrizione.
Per l’inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all’importo massimo della fascia stessa (€ 51.646,00).
Si precisa che i suddetti importi possono essere riferiti anche a contratti pluriennali. Pertanto il contratto può riguardare anche l’intero periodo di riferimento e quindi scontare servizi per importo annuale frazionato.
Qualora successivamente si verifichino i presupposti per la classificazione dell’impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle imprese la relativa denuncia di variazione entro il termine di un anno dal suo verificarsi.
E’ invece facoltativa la comunicazione della sussistenza dei presupposti per la classificazione dell’impresa in una fascia superiore.
Documentazione da allegare
Riferimenti normativi
Legge n.82 del 25 gennaio 1994
Circolare Ministero dell'Industria n.3343/C del 28 luglio 1994
Decreto Ministero dell'Industria n.274 del 7 luglio 1997
Circolare Ministero dell'Industria n.3420/C del 22 settembre 1997
Circolare Ministero dell'Industria n.3428/C del 25 novembre 1997.
D.P.R. 14 dicembre 1999, n.558.
Circolare 3502/C del 5.12.2000
Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7
Legge 2 aprile 2007, n.40
D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222
Per informazioni: Registro Imprese