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Proroga dei termini in materia di iscrizione nel Registro delle imprese e nel R.E.A. dei soggetti esercitanti le attività di Agente e rappresentante di commercio

Com’è noto, il Decreto MISE del 26 ottobre 2011 recante "Modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel R.E.A. dei soggetti esercitanti le attività di Agente e rappresentante di commercio disciplinata dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 ed 80 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59” prevedeva:

  • al comma 1 dell’art. 10 (norme transitorie) che al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del Decreto stesso (13 maggio 2012), compilassero la sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "ARC" per ciascuna sede o unità locale e la inoltrassero per via telematica, entro un anno dalla predetta data (termine prorogato con successivo Decreto ministeriale al 30/09/2013), all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario avevano stabilito la sede principale, pena l’inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese;
  • al successivo comma 2 del medesimo articolo 10, che le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgevano l'attività in questione presso alcuna impresa sempre alla data di acquisizione di efficacia del decreto, compilassero la sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)" del modello "ARC" e la inoltrassero per via telematica sempre entro il termine ultimo del 30/09/2013, pena la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del R.E.A.

Rilevato che alla suddetta scadenza del 30 settembre 2013 non tutti gli iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali di cui trattasi hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento della propria posizione al Registro Imprese/REA, con la conseguenza che attualmente è rimasta per loro inibita la possibilità di continuare ad esercitare la propria attività, ovvero di conservarsi il requisito abilitante della pregressa iscrizione al ruolo per una futura ripresa della stessa, con Legge 21 settembre 2018, n. 108 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91), per la sola categoria degli Agenti e Rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204/1985, sono stati riaperti i termini per aggiornare telematicamente la loro posizione nel RI/REA. Cosicché costoro, sia che fossero stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, fino alla data del 31 dicembre 2018 potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale abilitante per iscriversi al R.I. ai fini dell’immediato avvio dell'attività, ovvero per transitare nell'apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa.

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Data di pubblicazione: 25/10/2018 11:57
Data di aggiornamento: 25/10/2018 12:07

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