ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
E PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA
L'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Reggio Calabria (OCC) è iscritto al n. 116 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Referente dell'Organismo è la Dott.ssa Natina Crea, Segretario Generale.
E’ un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine di far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori.
Cosa si intende per sovraindebitamento?
Il D.Lgs n.14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la Legge n.3/2012, lo qualifica come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Cosa è la composizione della crisi da sovraindebitamento?
I soggetti sovra-indebitati, che non possono utilizzare le procedure concorsuali e che, quindi, sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, possono provare a risolvere la crisi da sovra-indebitamento e cercare di ottenere l’esdebitazione.
Chi è il debitore incapiente?
Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento.
Chi può accedervi?
Chi non può accedervi?
Cosa fa l'OCC?
L'OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista ("Gestore della crisi") che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. Il Debitore, eventualmente con l’assistenza di un Legale di fiducia, sotto il controllo del Tribunale - può alternativamente:
- se non consumatore:
- se consumatore:
- sia se consumatore, sia se imprenditore / professionista non assoggettabile al altre procedure concorsuali:
Qual è l’obiettivo?
Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento; si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.
Come avviare la procedura
Per avviare una delle procedure previste occorre presentare:
Il pagamento deve essere effettuato direttamente on line, tramite il Servizio PagoPA al seguente link SIPA (camcom.it) avendo cura di inserire:
e di compilare per intero i campi richiesti.
Attenzione
Il debitore può rivolgersi esclusivamente ad Organismi aventi sede nel Circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore stesso e, in mancanza, può rivolgersi al giudice per la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi.
Costi della procedura
Il compenso all’OCC è stabilito in base ai parametri inseriti nel documento “Criteri per la determinazione dei compensi”.
Il Gestore incaricato dall’Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima - approvato dal Referente dell’Organismo - del costo del procedimento.
Normativa: