Per le imprese già iscritte al 1° gennaio dell'anno di riferimento, il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.
Il suddetto termine è fissato dall'art. 17 del D.P.R. 435/2001 come modificato dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.
Le scadenze del diritto annuale 2024 sono quindi:
-il 1° luglio 2024 per il versamento senza 0,40%
-il 31 luglio 2024 per il versamento con la maggiorazione 0,40%
Tenuto conto che l'art. 8, comma 2, del D. M. 11 maggio 2001 n.359 stabilisce che il diritto annuale dovuto dai contribuenti “è versato, in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il temine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte” sono automaticamente applicabili al diritto annuale 2024 eventuali proroghe dei termini di versamento disposte a livello nazionale
Scaduti i termini suindicati è possibile avvalersi del ravvedimento operoso come indicato nell'apposito paragrafo
TERMINI DI VERSAMENTO PARTICOLARI
Le società di capitali:
SE IL BILANCIO NON È APPROVATO NEL TERMINE STABILITO IL VERSAMENTO È COMUNQUE EFFETTUATO ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI SCADENZA DEL TERMINE STESSO.
In ogni caso il versamento potrà sempre essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.