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Trasparenza valutazione e merito Posta elettronica certificata
 
 
 
 
 
 
 
Bergare, Arrivederci all'edizione 2025

Pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

Soggetti destinatari

Tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:

  • pulizia: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
  • disinfezione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
  • disinfestazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
  • derattizzazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
  • sanificazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

Non rientrano nell’attività d’impresa di pulizia le seguenti attività:

  • pulizia di caminetti;
  • l’espurgo dei pozzi neri;
  • la sterilizzazione di terreni ed ambienti;
  • la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
  • la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri;
  • l’attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici;
  • servizi di nettezza urbana, gestione dei rifiuti urbani e pulizia di strade ed aree pubbliche.


Requisiti


Requisiti di onorabilità

I requisiti di onorabilità, previsti dall’art. 2 della Legge 25 gennaio 1994, n. 82. e ss.mm. e ii., devono essere posseduti da tutti i soggetti che rivestono le seguenti cariche o qualifiche:

  • titolare di impresa individuale
  • socio di società in nome collettivo
  • socio accomandatario di s.a.s. o di s.a.p.a.
  • amministratore di società di capitali, comprese le cooperative
  • institore
  • direttore preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede.

Inoltre, tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 devono dichiarare che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. di cui sopra.


Requisiti di capacità economico-finanziaria

a) assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell’art. 17 della legge 7 marzo 1996 n. 108, ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori;
b) iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d’opera;
c) regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l’impresa occupi personale dipendente;
d) esistenza di rapporti con il sistema bancario (titolarità di almeno di un c/c bancario, postale o on-line).


Requisiti Tecnico-Professionali

Per l’esercizio delle sole attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione, l’impresa deve dimostrare anche il possesso dei requisiti tecnico professionali da parte di un Preposto alla gestione tecnica, il quale deve rispettare un “rapporto di immedesimazione” con l’impresa che si individua in una delle seguenti figure:

  • titolare
  • amministratore
  • socio prestatore d’opera
  • institore
  • procuratore, con procura relativa all’esercizio dell’attività di impresa di pulizie
  • dipendente
  • collaboratore familiare
  • procuratore, con procura relativa all’esercizio dell’attività di impresa di pulizie.

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

Per le imprese artigiane il preposto alla gestione tecnica deve necessariamente essere o il titolare dell’impresa individuale o un socio prestatore d’opera di s.n.c., s.r.l. o socio accomandatario di s.a.s.

Il preposto alla gestione tecnica può essere nominato per più imprese, fatta eccezione per le imprese artigiane.

Il Preposto alla gestione tecnica deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a) titolo di studio, tra i seguenti:

  • diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività;
  • diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività;
  • attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

E’ necessario che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche.

b) assolvimento dell’obbligo scolastico ed acquisizione di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni in qualità di:

  • titolare, socio prestatore d'opera, collaboratore familiare, tutti lavoranti iscritti all’Inail per attività tecnico manuale;
  • dipendente, assunto con mansione di operaio qualificato, inclusa formazione lavoro con conseguimento della qualifica d’uscita, ma escluso apprendistato;

c) soggetto in possesso di requisiti già accertati da Camera di commercio o da Commissione provinciale dell’artigianato, se iscritto nel Registro delle imprese.


Inizio dell’attività

Ai sensi del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, le imprese di pulizie devono presentare la Segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente per la provincia in cui l’impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando la Comunicazione unica, o, alternativamente, al SUAP del Comune territorialmente competente. Nel caso in cui alla SCIA siano allegate altre comunicazioni richieste dalla normativa quali, ad esempio, SCIA per insegna di esercizio o Comunicazione al Sindaco per industria insalubre (c.d. SCIA UNICA) o Richieste di rilascio di altre autorizzazioni (c.d. SCIA condizionata), la SCIA deve essere obbligatoriamente presentata al SUAP del Comune territorialmente competente.

Nel caso di presentazione alla Camera di Commercio, l’adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica mod. SCIA/82 (individuato con codice documento "C22"), disponibile nella sezione Modulistica del presente sito.

La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica.


Documentazione da allegare

  • documentazione comprovante iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d’opera;
  • documentazione comprovante esistenza di rapporti con il sistema bancario (titolarità di almeno di un c/c bancario, postale o on-line);
  • Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità, previsti dall’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010, rilasciata da tutti i soggetti più sopra indicati su mod. ONO/82 (individuato con codice documento "C22"), disponibile nella sezione Modulistica del presente sito;
  • Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 e ss.mm.ii. rilasciata da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. di cui sopra.
     

Documentazione relativa al preposto alla gestione tecnica

Per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali del preposto alla gestione tecnica occorre presentare:

  • Mod. RT/82 (individuato con codice documento "C22"), contenente designazione del preposto alla gestione tecnica da parte dell’impresa e Dichiarazione di possesso, da parte del preposto, dei requisiti abilitanti all’esercizio dell’attività;  
  • copia del titolo di studio o attestato di qualifica abilitante all’esercizio dell’attività o, in alternativa, Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00.
  • copia documentazione rilasciata da competente Centro per l’impiego comprovante esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività per almeno tre anni o, in alternativa, Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00;
  • documentazione comprovante rapporto di immedesimazione del Responsabile tecnico con l’impresa o, in alternativa, Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/00.


Fasce di classificazione

Trascorsi almeno due anni dall’inizio dell’attività, le imprese di pulizia, regolarmente iscritte al Registro delle imprese, possono essere ammesse a partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi (appalti pubblici).

A tal fine devono richiedere iscrizione, presentando specifica istanza tramite Comunicazione unica, in una delle seguenti fasce di classificazione:

  • fascia a) fino a € 51.646,00
  • fascia b) fino a € 206.583,00
  • fascia c) fino a € 361.520,00
  • fascia d) fino a € 516.457,00
  • fascia e) fino a € 1.032.914,00
  • fascia f) fino a € 2.065.828,00
  • fascia g) fino a € 4.131.655,00
  • fascia h) fino a € 6.197.483,00
  • fascia i) fino a € 8.263.310,00
  • fascia l) oltre a € 8.263.310,00
     

Requisiti economico-finanziari per l’iscrizione nella Fascia

L’iscrizione in una specifica fascia di classificazione avviene sulla base del volume di affari, al netto dell’I.V.A., realizzato dall’impresa mediamente nell’ultimo triennio, o nel minor periodo di attività (comunque non inferiore a due anni).
La fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella comprendente il predetto importo medio.

Nel caso di iscrizione nella prima fascia l’importo medio deve essere almeno di € 30.987,00.

L’impresa deve dimostrare i servizi prestati negli ultimi tre anni o nel minor periodo che devono rispettare una delle seguenti condizioni:

  • almeno un servizio di importo complessivo non inferiore al 40%;
  • ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%;
  • ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60%.

Le percentuali di cui sopra si riferiscono all’importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede l’iscrizione.

Per l’inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all’importo massimo della fascia stessa (€ 51.646,00).

Si precisa che i suddetti importi possono essere riferiti anche a contratti pluriennali. Pertanto il contratto può riguardare anche l’intero periodo di riferimento e quindi scontare servizi per importo annuale frazionato.

Qualora successivamente si verifichino i presupposti per la classificazione dell’impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle imprese la relativa denuncia di variazione entro il termine di un anno dal suo verificarsi.

E’ invece facoltativa la comunicazione della sussistenza dei presupposti per la classificazione dell’impresa in una fascia superiore. 


Documentazione da allegare

  • mod. IF/82 (individuato con codice documento "C22"), disponibile nella sezione Modulistica del presente sito, contenente elenco di tutti i servizi prestati dall’impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo ed elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda;
  • copia mod. DURC comprovante regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti dell’impresa (es. titolare, familiari, collaboratori, soci prestatori d’opera, dipendenti);
  • dichiarazioni bancarie o postali riferite agli affidamenti effettivamente accordati;
  • copia mod. 770 per ciascuno degli anni di riferimento;
  • attestazioni dei committenti dei servizi prestati, elencati nel mod. IF/82, rilasciati su mod. ATT/82, (individuato con codice documento "C22"), disponibile nella sezione Modulistica del presente sito;
  • Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 e ss.mm.ii. rilasciata da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. di cui sopra.


Riferimenti normativi

Legge n.82 del 25 gennaio 1994
Circolare Ministero dell'Industria n.3343/C del 28 luglio 1994
Decreto Ministero dell'Industria n.274 del 7 luglio 1997
Circolare Ministero dell'Industria n.3420/C del 22 settembre 1997
Circolare Ministero dell'Industria n.3428/C del 25 novembre 1997.
D.P.R. 14 dicembre 1999, n.558.
Circolare 3502/C del 5.12.2000
Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7
Legge 2 aprile 2007, n.40
D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222

Modulistica

Per informazioni: Registro Imprese
 

Data di pubblicazione: 12/10/2012 12:26
Data di aggiornamento: 12/04/2024 13:35

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