Soggetti destinatari
Rientrano nella disciplina delle imprese di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, di cui al D.M. 37/2008, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività, nell’ambito di tutte le tipologie di edifici o relative pertinenze indipendentemente dalla destinazione d’uso:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonche' le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Sono possibili abilitazioni limitate relativamente alle attività indicate dalle varie lettere sopra elencate purché la limitazione sia fatta nell’ambito della declaratoria di ogni singola lettera e tenendo conto delle seguenti indicazioni:
Requisiti
Requisiti morali
Tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 devono dichiarare che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. di cui sopra.
Requisiti Tecnico-Professionali
I requisiti Tecnico-Professionali devono essere posseduti dal Responsabile tecnico il quale deve rispettare un “rapporto di immedesimazione” con l’impresa che si individua in una delle seguenti figure:
- titolare;
- amministratore;
- socio prestatore d’opera;
- institore;
- dipendente;
- collaboratore familiare.
Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.
Per le imprese artigiane i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dal titolare dell’impresa individuale, dal socio unico di S.R.L. unipersonale, da un socio prestatore d’opera di S.N.C. o di S.R.L. pluripersonale, dal socio accomandatario di S.A.S.
Il Responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:
a)titolo di studio
b) titolo di studio ed esperienza professionale
Il periodo di inserimento per l’attività di installazione di “impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie” è di due anni.
L’attività lavorativa, richiesta in aggiunta al titolo di studio, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il riconoscimento del requisito tecnico professionale, escludendo le attività amministrative – contabili e in qualità di:
c) esperienza professionale specializzata:
aver esercitato l’attività di installazione di impianti per almeno tre anni effettivi, con contratto di lavoro dipendente, escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata all’esercizio dell’attività, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, in qualità di dipendente operaio installatore con qualifica di specializzato.
d) esperienza professionale:
aver esercitato l’attività di installazione di impianti nella forma di collaborazione tecnico – continuativa, per almeno sei anni in un’impresa abilitata all’esercizio dell’attività, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, in qualità di titolare, socio o collaboratore familiare, tutti lavoranti iscritti all’INAIL per attività tecnico manuale di installazione di impianti.
Per l’attività di installazione di “impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie”, il periodo di esperienza professionale non può essere inferiore a quattro anni.
e) casi particolari:
Incompatibilità
Il responsabile tecnico, che non sia anche titolare/legale rappresentante dell’impresa, può svolgere tale funzione esclusivamente per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi altra attività continuativa imprenditoriale o professionale.
Inizio dell’attività
Le imprese di installazione di impianti devono presentare la Segnalazione Certificata di inizio attività al Registro delle imprese nella cui provincia l’impresa ha fissato la propria sede legale utilizzando la Comunicazione unica.
L’adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica il mod. SCIA/37 (individuato con codice documento "C20"), disponibile nella sezione Modulistica del presente sito.
La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica.
Documentazione da allegare
Riferimenti normativi
Legge del 5 marzo 1990, n. 46
D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37
D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 - art. 9
Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Art. 19
Per informazioni: Registro Imprese