Ai sensi di quanto previsto dal Decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro secondo l’applicazione delle nuove disposizioni di legge” in conseguenza del grave peggioramento della situazione epidemiologica da virus Covid-19, sono state diramate le indicazioni operative per dare attuazione al nuovo decreto e introdotte una serie di nuove misure che riguardano anche l’accesso agli uffici.
Così come da indicazione del legislatore, il nuovo decreto ha inserito un comma (1-bis nell’art. 9-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52) che stabilisce che a decorrere dal 1 febbraio 2022, gli utenti dei servizi che intendano accedere agli uffici dovranno necessariamente possedere ed esibire una delle certificazioni verde Covid-19, ivi compresa quella che si ottiene effettuando un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (la validità del green pass ottenuto col tampone rapido è di 48 ore dal momento dell'esecuzione, mentre quella del molecolare è stata estesa col dl 122/21 a 72 ore).
Per le persone che accedono senza Green Pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green Pass se omette il controllo.