Per modello di utilità si intende "l'innovazione che agisce su alcuni aspetti marginali e formali dell'oggetto, su quegli aspetti esecutivi di un qualhe cosa che era già noto in precedenza, mediante l'impiego di cognizioni e principi scientifici anch'essi già noti" (cfr. Cass. 18 agosto 1959 n. 2532).
Possono costituire oggetto di brevetto per modello industriale di utilità "i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione o di impiego, a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estedono ai modelli che conseguono pari utilità, purchè utilizzino lo stesso concetto innovativo".
Il brevetto per modello industriale di utilità conferisce al titolare la facoltà esclusiva di attuare un determinato modello, di trarne profitto e di commercializzarlo nel territorio dello Stato Italiano.
Chi può effettuare il deposito
Durata e mantenimento in vita del brevetto
Il brevetto per modello industriale o di utilità dura 10 anni dalla data di deposito della domanda, a condizione che siano stati pagati i prescritti diritti per il secondo quinquennio. Non può essere rinnovato, nè può esserne prorogata la durata.
Effetti del Brevetto
Decorrono dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico (18 mesi dalla data di deposito o di priorità).