Valida alternativa al rimborso è la COMPENSAZIONE mediante modello F24 che consente di "recuperare" subito le somme versate in eccedenza utilizzando il credito vantato verso la Camera per pagare altri tributi (o il diritto annuale riferito ad annualità diverse da quelle cui si riferisce il credito) che devono essere versati tramite F24.
Il modello F24 offre infatti la possibilità di compensare eventuali crediti vantati verso i vari enti creditori, ivi compresi quelli nei confronti della Camera di Commercio, limitatamente a quanto versato tramite modello F24 con il codice tributo 3850 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003). La compensazione del credito derivante dall'eccedente versamento del diritto annuale è possibile
entro 24 mesi dall'indebito pagamento,
stesso termine fissato a pena di decadenza, dall'art. 10 del D.M. 11 maggio 2001 n. 359, per il diritto al rimborso, applicabile, per analogia, anche al caso di specie. Se ad esempio si intende:
è necessario compilare il modello F24 per come segue:
codice ente/ codici comune |
codice tributo | anno di riferimento |
importi a debito versati |
importi a credito compensati |
RC | 3850 | 2022 | 53,00 | |
RC | 3850 | 2021 | 10,00 | |
TOTALE | 53,00 | 10,00 |
Quanto sopra comporta a carico dell'impresa l'addebito effettivo di € 43,00 come differenza tra gli importi complessivamente a debito (€ 53,00) e gli importi complessivamente a credito (€ 10,00).
Decorso inutilmente il termine assegnato (24 mesi) ogni indebita compensazione sarà sanzionata al pari di un omesso versamento.
La Camera si riserva altresì la facoltà di esperire ogni utile azione per il recupero delle somme indebitamente compensate: si concretizza infatti l'ipotesi di "arricchimento senza causa" (art. 2041 C.C.), di norma rilevabile anche penalmente (art. 646 Codice Penale: "appropriazione indebita").
Per evitare di commettere errori in fase di compensazione è opportuno chiedere conferma per iscritto sull'esistenza del credito e sul termine ultimo entro cui è possibile compensarlo presentando all'Ufficio Diritto annuale l'apposito MODELLO (MODELLO 2) .