Il capitolo 3 del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale previsto dal DPCM 27/4/2010, riguarda gli obblighi e i soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.
Per trasmettere i dati della Comunicazione annuale di cui al capitolo 3, i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.registroaee.it o direttamente al portale www.impresa.gov.it e seguire le istruzioni indicate.
Le funzioni per trasmettere la Comunicazione annuale sono disponibili a partire dal 1° marzo 2011.
La scadenza per la trasmissione della Comunicazione annuale è il 30 aprile 2011.
Modalità operative
La Comunicazione annuale può essere presentata dai soli soggetti iscritti al Registro e va effettuata esclusivamente per via telematica.
L'accesso avviene secondo le modalità consuete:
- utilizzando la firma digitale, dotata di certificato di autenticazione, del legale rappresentante o del suo delegato
- collegandosi al portale www.impresa.gov.it, sezione La Mia Scrivania, Ambiente, servizio Ambiente / Registro AEE e scegliendo la voce Comunicazione annuale.
Le Comunicazioni annuali verranno trasferite direttamente agli Enti competenti (Ministero e ISPRA) senza un'ulteriore istruttoria da parte della Camera di Commercio.
A fronte della presentazione della Comunicazione non è previsto il versamento di un diritto di segreteria.
La ritardata presentazione della Comunicazione è soggetta a una sanzione da 2.000 a 20.000 Euro, ai sensi dell'art. 16, comma 8, del D.Lgs. 151/2005.
A chi rivolgersi
Per informazioni e documentazione le imprese possono accedere al sito www.registroaee.it oppure rivolgersi al Servizio Anagrafico Ufficio 11- la Camera on line tramite la casella di posta elettronica: registroimprese@rc.legalmail.camcom.it
I produttori già iscritti al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei RAEE dovranno comunicare, entro il 31 dicembre 2009, i dati sulle quantità immesse sul mercato nel 2007 e nel 2008 e confermare o rettificare i dati sulle quantità 2006 comunicati al momento dell'iscrizione; lo ha stabilito il D.L.n.135 del 9 settembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009 e convertito nella Legge n. 166 il 20 novembre 2009.
I sistemi collettivi di finanziamento, entro la medesima data, dovranno indicate le quantità complessivamente raccolte e avviate a recupero.
La ritardata presentazione della comunicazione è soggetta, ai sensi dell'articolo 16 comma 8, a sanzione da 2.000 a 20.000 euro.
Un manuale operativo è disponibile sul sito http://www.registroaee.it/ e nella sezione "SUPPORTO" della scrivania dove è presente altresì un repertorio di quesiti, a disposizione inoltre l'indirizzo di posta elettronica info@registroraee.it.
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 05/11/2007 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 settembre 2007, n° 185, che istituisce il Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Le aziende produttrici di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno iscriversi al Registro entro 90 giorni a partire dal 20 novembre (data di entrata in vigore del decreto).
E' considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque:
Devono inoltre iscriversi al registro
L'iscrizione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica attraverso il sito http://www.registroaee.it/.
In questo sito è disponibile on line una guida, che fornisce informazioni utili ad individuare correttamente i soggetti tenuti all'iscrizione.
I titolari/legali rappresentanti delle imprese produttrici, prima di effettuare l'adempimento, devono acquisire o controllare la validità del proprio dispositivo di firma digitale e l'effettiva iscrizione ad un sistema collettivo di gestione dei RAEE.
Per l'iscrizione nel Registro, l'impresa dovrà corrispondere oltre ai diritti di segreteria (pari ad Euro 30,00), l'imposta di bollo (pari ad Euro 14,62) e la tassa di concessioni governative (pari ad Euro 168,00).
Tali pagamenti potranno essere effettuati secondo due diverse modalità di seguito descritte:
1. Pagamento tramite sistema Telemaco e bollettino postale
2. Pagamento esclusivamente tramite bollettino postale