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Trasparenza valutazione e merito Posta elettronica certificata
 
 
 
 
 
 
 
Bergare, Arrivederci all'edizione 2025

Protesti

IMPORTANTE NOVITA' - INVIO ANCHE IN MODALITA' TELEMATICA DELLE RICHIESTE DI CANCELLAZIONE PROTESTI PER INTERVENUTA RIABILITAZIONE  

La Camera di Commercio di Reggio Calabria ha aderito alla Misura 1.4.4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) volta a favorire l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale  - SPID E CIE.  Il  progetto  prevede tra l’altro l’integrazione dell’accesso - tramite l’utilizzo di SPID e CIE - ai servizi on line che la Camera di Commercio di Reggio Calabria mette a disposizione  dei propri utenti e nel caso specifico  per lo sviluppo del servizio di richiesta di cancellazione protesti per intervenuta riabilitazione  attraverso l’utilizzo di una specifica piattaforma, che previa autenticazione permette di inviare le istanze relative  all’Ente camerale con gestione diretta da parte dell’ufficio  competente. Pertanto, a partire da mercoledì  13/12/2023,  in alternativa alla presentazione cartacea, è possibile presentare -  con modalità informatica le  ISTANZE DI CANCELLAZIONE PROTESTI PER INTERVENUTA  RIABILITAZIONE  - tramite apposito applicativo raggiungibile attraverso il seguente link:

https://rc.servizionline.camcom.it/

e la richiesta potrà essere inoltrata solamente dall'avvocato che, su mandato del soggetto protestato, ha seguito il procedimento della riabilitazione, il quale dovrà inviare l'istanza presentata in Tribunale e il decreto di riabilitazione con attestazione di conformità  - firmata digitalmente -  ai sensi del D.L. 179/2012 e successive modifiche. Il pagamento dell'imposta di bollo  pari ad € 16 euro e dei relativi diritti di segreteria  - € 8,00 per ogni titolo protestato -  potrà essere effettuato contestualmente ed in unica soluzione, solamente attraverso il sistema PagoPA. 

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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

in relazione ai procedimenti amministrativi relativi ai protesti .....

 

SPORTELLO PROTESTI APERTO  LUNEDI' E MERCOLEDI' DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 

 

Lo Sportello protesti - negli altri giorni  - per il rilascio visure estratte dal Rip -  continuerà ad essere gestito da remoto, con le seguenti modalità:

Le visure richieste tramite e-mail ai seguenti indirizzi: 

laura.cortese@rc.camcom.it

fabio.dagostino@gmail.com 

verranno inviate tramite PEC istituzionale, dopo la verifica del pagamento dei diritti di segreteria, che dovrà avvenire esclusivamente attraverso  il nuovo sistema PAGO PA da effettuarsi al seguente link: Pagamento spontaneo

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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

 

1)  CANCELLAZIONE ORDINARIA PROTESTI 

Le domande di cancellazione ordinaria  protesti - per titoli cambiari pagati entro un anno dalla levata del protesto e di annotazione di avvenuto pagamento per le sole cambiali, indicate dalla Legge 235/2000, debitamente compilate, datate e firmate dal richiedente, possono essere presentate:

  • direttamente presso gli sportelli della sede camerale
  • tramite servizio postale indirizzate a: " Camera di Commercio di Reggio Calabria – Via Tommaso Campanella n. 12  89125 Reggio Calabria - Servizio 4 – Ufficio 14  Protesti

Le stesse richieste devono essere corredate da:

-  modello cancellazione protesti – presente sul sito sezione modulistica  - con apposta marca da bollo da € 16,00  

-   copia di un documento di identità in corso di validità  ai sensi degli articoli 38 e 45 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dell`interessato o del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica e dell’eventuale presentatore

-   titolo/i – cambiale/i in originale

-   atto/i di protesto o dichiarazione di rifiuto al pagamento, in originale;

-  dichiarazione/i liberatoria/e resa/e dal/i creditore/i in originale con l’indicazione del pagamento dei titoli protestati, unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso. Si specifica che la stessa non può essere impersonale e dovrà contenere tutti i riferimenti del soggetto che la rilascia (nome, cognome, codice fiscale, ruolo all'interno dell'impresa/azienda qualora il beneficiario dellla cambiale  fosse persona giuridica etc.....) oltre che la data dell'avvenuto pagamento (entro un anno dalla levata del protesto) 

-  diritti di segreteria pari a € 8,00 per ogni effetto –  di cui si chiede la cancellazione -  da versare esclusivamente:

  • tramite il sistema di pagamento PAGO PA:

https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=cciaa_rc

Tale modalità è prevista esclusivamente  per le istanze inoltrate via posta con Raccomandata A/R ma può essere attuatsa anche  per le istanze presentate direttamente allo sportello

  • allo sportello tramite POS;

 

2) CANCELLAZIONE PROTESTI PER INTERVENUTA RIABILITAZIONE 

Le domande di cancellazione  protesti per intervenuta riabilitazione -  assegni e titoli cambiari pagati oltre un anno dalla levata del protesto -  debitamente compilate, datate e firmate dal richiedente, possono essere presentate:

  • direttamente presso gli sportelli della sede camerale
  • tramite servizio postale indirizzate a: " Camera di Commercio di Reggio Calabria – Via Tommaso Campanella n. 12  89125 Reggio Calabria - Servizio 4 – Ufficio 14  Protesti
  • tramite PEC all’indirizzo istituzionale:  cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it

Le stesse richieste devono essere corredate da:

-  modello cancellazione protesti per riabilitazione – presente sul sito sezione modulistica - con apposta marca da bollo da € 16,00  (in caso di presentazione tramite PEC,  la marca da bollo deve risultare  annullata)

- copia di un documento di identità in corso di validità  ai sensi degli articoli 38 e 45 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 dell`interessato  o del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica e   dell’eventuale presentatore 

-  diritti di segreteria pari a € 8,00 per ogni effetto –  di cui si chiede la cancellazione da versare esclusivamente:

  • tramite il sistema di pagamento  PAGOPA:  

https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=cciaa_rc

tale modalità è prevista esclusivamente  per le istanze inoltrate via posta con Raccomandata A/R e via PEC e tale forma di pagamento può essere anche utilizzata per le istanze presentate direttamente allo sportello

  • allo sportello tramite POS;

- Decreto di Riabilitazione o Atto Notarile:

In caso di Decreto di Riabilitazione:

  • se presentato direttamente allo sportello o inviato tramite  servizio postale  raccomandata A/R,  dovrà  pervenire in originale o in copia conforme all'originale direttamente ritirato in cancelleria del Tribunale competente;
  • se inviato tramite PEC, dovrà pervenire in copia telematica estratta  dal fascicolo informatico presso il Tribunale competente, corredato da:

               - dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente dall'avvocato di parte ai sensi  dell’art.  52, comma 1  del D.L.  90/14 convertito, con modificazioni, in L. 114/14;

               - procura alle liti;

               - copia del documento di identità in corso di validità dell’avvocato di parte; 

Si precisa ulteriormente che nel caso in cui il disposto del Decreto non contenesse la  descrizione dei  titoli  oggetto della  riabilitazione, lo stesso deve  essere integrato con la  copia dell’istanza e/o visura protesti depositata in cancelleria del Tribunale all’atto della richiesta  del Decreto di Riabilitazione.

In caso di Atto Notarile

  • se presentato direttamente allo sportello o inviato tramite  servizio postale  raccomandata A/R,  dovrà  pervenire in originale o in copia conforme all'originale direttamente ritirato presso la sede notarile di emissione;
  • se inviato tramite PEC, dovrà pervenire l’originale in formato digitale.

Si precisa ulteriormente che nel caso in cui l’Atto Notarile non contenesse la  descrizione dei  titoli  oggetto della  riabilitazione, lo stesso deve  essere integrato con la  copia dell’istanza e/o visura protesti depositata alla segreteria dello Studio Notarile all’atto della richiesta  dell’Atto Notarile.

Cause di irricevibilità delle istanze sia di cancellazione ordinaria che di riabilitazione protesti:

L'istanza è irricevibile quando:

a) non è compilata in tutte le sue parti

b) non è firmata dal debitore o sottoscrittore interessato;

c) non è corredata dagli allegati obbligatori previsti;

d) quando viene presentata per protesti levati al di fuori della circoscrizione di competenza della Camera di Commercio di Reggio Calabria;

e) quando è priva dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio.

Le informazioni e le consulenze richieste saranno gestite tramite email/pec/contatto telefonico:

laura.cortese@rc.camcom.it

fabio.dagostino@rc.camcom.it

cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it

Centralino 0965/384216

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INFORMAZIONI GENERALI

La Camera di Commercio provvede alla pubblicazione dei protesti cambiari per mancato pagamento di pagherò cambiari, tratte accettate e assegni nel Registro Informatico dei Protesti.

I Pubblici Ufficiali abilitati all'effettuazione del protesto (notai, ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, segretari comunali) trasmettono alla Camera di Commercio, competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, i loro elenchi comprendenti tutti i protesti effettuati nell'arco del mese.

Presso l'Ufficio Protesti della Camera di Commercio è possibile acquisire, attraverso interrogazioni al Registro Informatico, informazioni relative a nominativi di persone o di imprese per verificare se a carico degli stessi risultino protesti cambiari, limitatamente agli ultimi cinque anni, in una qualsiasi provincia italiana.
Possono pertanto essere rilasciate, previa richiesta scritta su modulo predisposto dall'ufficio, visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti. La consultazione viene eseguita su scala nazionale (ai sensi dell'art. 12 del D.M. 9 Agosto 2000 n. 316) , indicando specificatamente  i nominativi sui quali si intende effettuare la ricerca.
I diritti di segreteria richiesti per il rilascio di visure sono pari a Euro 2,00 per la ricerca di ciascun nominativo. Nel caso di rilascio di un certificato, viene applicata la tariffa di Euro 5,00 per ciascun nominativo oltre alla relativa imposta di bollo.
Dal 2003 è stato disposto l'obbligo di indicare sulle cambiali le generalità del debitore, come elemento essenziale dei titoli stessi (Legge 273/2002). Obiettivo: evitare il danno morale ed economico che può derivare, a causa di possibili omonimie, dal subire ingiustamente gli effetti di un protesto levato a terzi.

In attesa dei nuovi moduli, il Ministero delle Attività Produttive ha disposto che debbano essere necessariamente indicati anche sugli attuali, oltre al nome e cognome, il luogo e la data di nascita del debitore o, in alternativa, il suo codice fiscale. Senza questi dati la cambiale non è protestabile

Cancellazioni dal Registro Informatico dei Protesti e Annotazioni

Cancellazione per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla levata del protesto – Cancellazione ordinaria

Il debitore che esegue il pagamento di un effetto (pagherò cambiario o tratta accettata), entro 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti, presentando formale domanda in bollo al Presidente della Camera di Commercio, corredata del titolo in originale pagato e quietanzato con relativo atto di protesto e liberatoria di pagamento resa come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Sull'istanza decide con determinazione il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Protesti. Per ogni titolo per cui viene richiesta la cancellazione, sono dovuti diritti di segreteria pari a Euro 8,00 da corrispondere direttamente allo sportello  tramite pagamento POS o attraverso  il nuovo sistema PAGO PA da effettuarsi al seguente link: Pagamento spontaneo

Cosa fare quando il debitore non è in possesso del titolo cambiario:

∫  Qualora il debitore non fosse ancora in possesso del titolo - cambiale o tratta accettata - restituito dal creditore,  perché ad esempio ancora in fase di lavorazione nel circuito bancario, il debitore può depositare istanza di cancellazione protesti allegando:

  •  Certificato di avvenuto protesto da richiedere all'ufficiale levatore che ha levato il protesto;
  •  Dichiarazione rilasciata dalla Banca di avvenuto deposito vincolato al portatore ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 290/1975 dalla quale risulti che è stato pagato l'importo della cambiale, le spese di protesto, gli eventuali interessi o altri oneri dovuti.

 ∫  Se  il titolo è stato smarrito, rubato o distrutto, il debitore deve allegare alla domanda di cancellazione protesti:

  • Certificato di ammortamento in copia conforme all'originale rilasciato dal Tribunale del luogo di residenza - Ufficio Volontaria Giurisdizione. La procedura di ammortamento va richiesta dal soggetto che ha smarrito il titolo.
  • - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di avvenuto pagamento, firmata in originale dal creditore che ha richiesto l'ammortamento, con allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del creditore stesso.

Cancellazione per avvenuto pagamento oltre 12 mesi dalla levata del protesto - cancellazione per riabilitazione

L'art. 2 della legge n. 235 del 18/08/2000 trasferisce alle Camere di Commercio la competenza in riferimento alla cancellazione dei protesti relativi agli effetti cambiari pagati entro 12 mesi dalla levata del protesto, ma nulla riferisce in merito agli effetti cambiari pagati oltre il predetto termine. Di conseguenza, il procedimento di cancellazione per avvenuto pagamento oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto è rimasto di competenza del Tribunale.

Pertanto la  domanda di cancellazione per protesti relativi ad effetti cambiari pagati oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, è ricevibile solo dopo la trasmissione del decreto di riabilitazione da parte del Tribunale o dal soggetto interessato all'Ufficio Protesti, che lo pubblica nel Registro Informatico e successivamente procederà con la cancellazione per intervenuta riabilitazione (ai sensi dell'art. 17 della Legge 108 del 7/03/1996). 

Istanza di cancellazione per riabilitazione in riferimento a protesti su assegni bancari/postali

Per la cancellazione di protesti, levati su assegni sia bancari che postali, occorre essere in possesso della riabilitazione accordata dal Tribunale competente con Decreto. Tale decreto può essere richiesto dal soggetto interessato al Tribunale del circondario di residenza,  decorso il periodo di un anno dalla levata del protesto (ai sensi dell'articolo 17 comma 1  della legge 7 marzo 1996, n. 108). La cancellazione del protesto, oggetto della riabilitazione, avverrà con la pubblicazione del Decreto di Riabilitazione nel Registro Informatico dei Protesti e la successiva cancellazione per intervenuta riabilitazione (ai sensi dell'art. 17 della Legge 108 del 7/03/1996). 

E' importante precisare che il Decreto emesso  riabilita la  "persona fisica/giuridica " e pertanto lo stesso deve contenere tutti i titoli protestati in riferimento al nominativo. A seguito dell'entrata in vigore del Decreto - Legge cosiddetto "Salva Italia"  n. 3 del 27/01/2012 contenente "Disposizioni  in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di sovraindebitamento", nello specifico con riferimento all'art. 1 che ha integrato con il comma 6-ter l'art. 17 della Legge 108/1996, è possibile  presentare presso il Tribunale competente un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio .

Nota Bene - I protesti su assegni postali vengono levati, generalmente, dalle Stanze di Compensazione di Roma e/o di Milano che iscrivono i protesti sul Registro Informatico dei Protesi delle predette province. Conseguentemente, le istanze di cancellazione, corredate dalla relativa riabilitazione accordata dal Tribunale, devono essere inoltrate alle Camere di Commercio competenti per territorio nello specifico Roma o Milano.

Cancellazione per illegittimità o erroneità del protesto

Analoga richiesta può essere presentata da chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente. La domanda può essere presentata anche dai pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti e dagli istituti di credito.

Nel caso erronea o illegittima levata è possibile presentare richiesta di cancellazione anche per il protesto di assegni bancari.

Per erroneità si intende: atti materiali o disguidi tecnici della più diversa natura, relativi al procedimento di protesto da parte dell'ufficiale levatore, del presentatore autorizzato o dell'istituto di credito trattario. Per quanto riguarda la prova dell'errore, occorre allegare alla domanda di cancellazione e alla documentazione standard di base, una dichiarazione dell'ufficiale levatore o del funzionario dell'istituto di credito resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. con la dicitura  "consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità......" esplicitando  l'errore commesso e l'eventuale documentazione originale o in copia conforme all'originale attestante l'errore .

Per illegittimità si intende: tutti i casi in cui la levata del protesto non è conforme alla legge.  Alla domanda di cancellazione andrà allegata documentazione a comprova dell'illegittimità.

Tratte non accettate

Qualora sull'atto di protesti risultasse la dicitura "tratta non accettata" o "tratta non" , si è in presenza di una cambiale tratta contenente  l'ordine di pagamento a favore del creditore nei confronti di un soggetto terzo che ha rifiutato di procedere al pagamento richiesto. Il protesto di una tratta non accettata produce effetti diversi rispetto a quelli propri dei protesti su assegni o cambiali. L'elenco dei protesti relativo alle tratte non accettate viene anch'esso inviato dagli ufficiali levatori alle competenti Camere ma unicamente ai fini statistici.  Infatti le tratte non accettate non vengono pubblicate sul Registro Informatico dei Protesti e pertanto non è necessario attivare alcuna procedura di cancellazione.

Annotazione

Ai sensi dell'art. 4 legge 12.02.1955, n. 77 e successive modificazioni, "il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine (12 mesi dalla levata del protesto)  può chiederne l'annotazione sul citato registro informatico". Tale procedura è prevista  per i soli protesti levati su effetti cambiari.

Trascorsi 12 mesi dalla levata del protesto la cancellazione dal Registro informatico dei Protesti può aver luogo esclusivamente previo decreto di Riabilitazione del Tribunale. La Camera di Commercio - Ufficio Protesti, su richiesta del soggetto protestato,  resta comunque competente ad effettuare l'annotazione "per l'avvenuto pagamento" degli effetti cambiari sul Registro Informatico dei Protesti.

Sospensione
Ai sensi dell'art. 18 della Legge 108/96 (Disposizioni contro l'usura), su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura, il Presidente del Tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, o la cancellazione del protesto effettuato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, e a condizione che l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione, con sentenza definitiva, dell'imputato del delitto di usura.  La sospensione è un provvedimento a carattere temporaneo e non si traduce in modo automatico nella cancellazione.

Tempi di istruttoria

Il Responsabile Dirigente dell'Ufficio Protesti decide, con determinazione,  sulle istanze ricevute entro venti giorni dalla data di presentazione delle stesse. L'Ufficio Pretesti provvede alla cancellazione del protesto entro 5 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale (art. 2  comma 3 della Legge n. 235 del 18/08/2000).

Normativa di riferimento

Circolare n. 3512/c - Registro informatico dei protesti. Elenco causali rifiuto pagamento assegni bancari, vaglia cambiari e tratte accettate

  • Legge 12/2/1955 n.77 "Pubblicazione degli Elenchi dei protesti Cambiari"
  • Legge 12/6/1973 n.349 "Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari"
  • D.L. 18/9/1995, n.381 coordinato con la Legge di conversione 15/11/1995 n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di Commercio" (art. 3-bis)
  • Legge 7/3/1996, n.108 "Disposizioni in materia di usura" (artt. 17 e 18) - Legge 18 agosto 2000, n.235 "Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari"
  • D.M. 9 agosto 2000, n.316 - "Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti"
  • Legge 12 dicembre 2002, n.273 "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. (art. 45)"

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Nota bene 

termini di sospensione pubblicazione protesti dal 9/03/2020 al 30/09/2021 - Provvedimenti in materia COVID

Si informa che,  ai sensi dell’articolo 13 comma 7-bis della Legge 106 del 23/07/2021  -  legge di conversione con modifiche del Decreto-Legge   25 maggio 2021, n. 73   c.d. Decreto “Sostegni-bis”  entrata in vigore il 25/07/2021 -  si è proceduto d’ufficio – per il tramite di INFOCAMERE  Società Consortile delle Camere di Commercio - alla cancellazione  dei protesti  levati dal 1^ Febbraio 2021 pubblicati sul Registro Informatico dei Protesti.

Tale  provvedimento  ha prorogato ulteriormente i termini di cancellazione indicati in precedenza -  dal 9 Marzo 2020 al 31 Gennaio 2021 -  prevedendo  in continuità  la cancellazione definitiva dei protesti levati dal 1^ Febbraio 2021 al  30 Settembre  2021. Non è pertanto necessario  presentare alcuna  istanza di cancellazione per i protesti levati nel periodo dal 9 Marzo 2020 al 30 Settembre 2021.

Si specifica ulteriormente  che ai sensi del summenzionato comma  testualmente citato “ …. Non  si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso”   non si procederà ad alcun rimborso per le spese sostenute in relazione alle istanze presentate con data antecedente all’entrata in vigore della citata Legge.

Data di pubblicazione: 02/10/2012 12:32
Data di aggiornamento: 19/06/2024 12:19

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